F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TURCHI MANUEL SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VARESE DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TURCHI MANUEL SEGUITO GARA VIRTUS LANCIANO/VARESE DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)
La società S.S. Virtus Lanciano ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uffi. n.16 del 4.9.2012, con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Turchi Manuel a seguito della gara Virtus Lanciano/Varese del 1°.9.2012 "per avere, al 47° del secondo tempo, spintonato volontariamente un avversario mettendogli in maniera violenta le mani al volto". Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, nel quale si chiede la riduzione della sanzione applicata, considerato che dallo stesso referto di gara emerge un quadro concitato di azione di gioco che ha visto coinvolti due giocatori delle due squadre contrapposte, con azioni volontarie ma non connotate, anche tipologicamente per natura ed effetti, da una sicura attribuzione di violenza, ad ogni modo di sicuro gravemente antisportive, e considerato altresì che, non a caso, l'altro calciatore coinvolto nell'accaduto è stato punito con 2 giornate di squalifica, nonostante l'aggravante della reazione, ritiene di dover accogliere il ricorso in oggetto e per l’effetto riduce a due giornate di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Turchi Manuel. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Virtus Lanciano di Lanciano (Chieti), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Turchi Manuel a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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