F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/CESENA DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it
3) RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/CESENA DEL 18.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012)
Con decisione resa pubblica mediante il Com. Uff. n. 185 del 20.3.2012, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla società del Cagliari Calcio – all’esito della gara Cagliari/Cesena del 18.3.2012 - la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 “per avere suoi sostenitori, al 45° del primo tempo, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lett. b) ed e) e comma 2 C.G.S. per aver la Società concretamente operato con le Forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la menzionata società, che ha contestato i fatti in addebito, assumendo che il fragore registrato al 45’ del I° tempo come scoppio di un petardo fosse in realtà riconducibile al crollo al suolo di alcuni pannelli pubblicitari. Sulla scorta delle suddette considerazioni la società reclamante ha, dunque, concluso per l’annullamento e/o revoca della sanzione irrogata ovvero, in subordine, per la sua riduzione. Con provvedimento interlocutorio assunto nella seduta del 20.4.2012 questa Corte, muovendo dall’analisi delle sopra richiamate deduzioni attoree, ha disposto incombenti istruttori finalizzati alla ricostruzione dell’esatta dinamica della vicenda in contestazione, all’uopo onerando la Procura Federale che ha ritualmente ottemperato. All’udienza del 20.9.2012 la società del Cagliari Calcio ha, dunque, riproposto le tesi difensive sviluppate nell’atto di reclamo ed insistito per l’accoglimento del gravame. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. Ed, invero, all’esito della svolta istruttoria, le emergenze probatorie in cui impinge la sanzione applicata dal giudice di prime cure risultano viepiù corroborate dai chiarimenti resi dagli incaricati al controllo gara designati dalla Procura Federale, Avvocati Francesco Di Leginio e Umberto Congiatu. I predetti dichiaranti hanno concordemente riferito di aver distintamente udito, da due
diversi punti di osservazione, lo scoppio di un petardo, percepito come tale in ragione del suo tipico rumore, chiaramente identificabile. Ancorchè sia mancata nella fase di percezione la visione del fumo sprigionato dall’esplosione – circostanza questa spiegata in modo plausibile dagli stessi delegati al controllo in ragione della non favorevole prospettiva (avv. Francesco Di Leginio) ovvero della scelta di focalizzare l’attenzione sul comportamento dei calciatori (avv. Umberto Congiatu) – siffatta ricostruzione risulta corroborata da ulteriori circostanze di significativa valenza indiziaria: anzitutto, entrambi i dichiaranti hanno notato nel settore occupato dai tifosi del Cagliari, in concomitanza con lo scoppio registrato, un movimento dei suddetti supporter e la conseguente formazione di un innaturale spazio, evidentemente dovuto alla preoccupazione degli astanti di evitare ogni possibile contatto con il petardo. Del pari, non può essere obliterata la collocazione temporale dell’evento, verificatosi al 45° del primo tempo, subito dopo la trasformazione di un calcio di rigore in favore del Cagliari, circostanza che – avuto riguardo a standard di comportamento oramai noti – consente di ricollegare lo scoppio del petardo proprio ai festeggiamenti che hanno fatto seguito al goal segnato dalla squadra di casa. A fronte delle descritte emergenze istruttorie non può che risultare recessiva la ricostruzione alternativa accreditata dalla reclamante, non potendosi comunque escludere una concomitanza di eventi (caduta al suolo di pannelli pubblicitari e scoppio di un petardo). Tale evenienza risulta prospettata come possibile dallo stesso sig. Mario Frairgiu, delegato della L.N.P., citato come teste a discarico nell’atto di reclamo, il quale – sentito dai collaboratori della Procura Federale – ha dichiarato di non poter escludere che “… contestualmente al rumore causato dal crollo dei cartelloni pubblicitari e dalle urla dei tifosi possa essere stato esploso un petardo. Assicuro però di non aver visto l’eventuale fumo conseguente”. Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il reclamo va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio S.p.A. di Cagliari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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