F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 053/CGF del 20 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL CALCIATORE SUCCI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA VICENZA/CESENA DEL 1.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 16 del 4.9.2012) Premesso che risulta dagli atti prodotti come i fatti in ordine ai quali il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato al calciatore tesserato con l’A.C. Cesena S.p.A. Davide Succi, con riferimento alla gara Vicenza/Cesena disputata a Vicenza in data 1.9.2012, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, si dimostrano come effettivamente verificati e che del resto lo stesso calciatore Davide Succi nell’atto di reclamo lealmente ne da atto, testualmente affermando come “Il comportamento del calciatore, seppur passibile di censura e sanzione, non appare caratterizzato dall’intenzionalità di creare danno o pericolo di danno per l’avversario” (così, testualmente, a pag. 3 dell’atto di reclamo); - preso atto che egli contesta esclusivamente l’entità della sanzione inflittagli, atteso che, a suo dire, non sarebbe stata correttamente parametrata alla capacità dell’atto da egli posto in essere ad assumere valenza di atto di natura violenta, in quanto effettivamente inidoneo a determinare conseguenze lesive nei confronti dell’avversario e che, quindi, il comportamento tenuto, peraltro nel corso di una azione di gioco, va posto “in rapporto di diretta strumentalità funzionale con gli scopi propri della competizione sportiva, non certo come volontario atto di offesa fisica in danno dell’avversario” (così, testualmente, a pag. 4 dell’atto di reclamo); - tenuto conto che nel rapporto dell’arbitro si legge testualmente (nella sezione “calciatori espulsi e motivazione”), con riferimento al calciatore del Cesena Succi, che egli veniva espulso perché “durante un’azione di gioco con la palla non a distanza di gioco colpiva con una gomitata al petto volontariamente un diretto avversario; dopo le cure mediche il giocatore colpito rientrava sul terreno di gioco senza conseguenze”; - rilevato come l’episodio, per come ricostruito oltre che nella documentazione presente in atti anche dallo stesso direttore di gara che è stato sul punto espressamente sentito dal rappresentante dell’AIA presente in Collegio, si caratterizza per una gomitata inferta ad un avversario, che costituisce comunque di per sé un atto violento e che, se portata al corpo di un avversario (raggiungendolo, peraltro), aggiunge alla violenza carattere di indubbia pericolosità; - valutato che l’assunto del reclamante secondo il quale la circostanza che la vicenda si sia sviluppata durante un’azione di gioco, al fine di considerare più modesta la portata di violenza e pericolosità connessa al colpo inferto, non può condividersi nei termini esposti dal reclamante medesimo atteso che, per come si è già più sopra segnalato, la condotta descritta indubbiamente va ascritta nel novero dei comportamenti antisportivi violenti caratterizzati da pericolosità anche solo potenziale, tanto che nessun rilievo attenuante può assumere il fatto che il calciatore colpito dalla gomitata non abbia subito conseguenze potendo, dopo le cure mediche, rientrare nel campo di gioco; - stimato che emerge dal gesto del Succi un comportamento sicuramente ascrivibile nell’alveo della condotta non solo antisportiva e contraria ai principi di lealtà, ma anche grave e violenta, tenuto conto della portata fidefacente del rapporto del direttore di gara, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - ritenuto, quindi, che le suesposte osservazioni sono idonee a ritenere infondato il contenuto del reclamo, di talché deve confermarsi come congrua nell’entità la sanzione irrogata al reclamante. Per questi motivi la C.G.F., sentito il Direttore di gara, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Succi Davide. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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