F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 25 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DELLA A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MASSIMILIANO ALLEGRI SEGUITO GARA UDINESE/MILAN DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 25 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DELLA A.C. MILAN S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MASSIMILIANO ALLEGRI SEGUITO GARA UDINESE/MILAN DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012) La società A.C. Milan S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicato sul Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012, con il quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara all'allenatore Allegri Massimiliano, a seguito della gara Udinese/Milan del 23.9.2012, "per avere, al termine della gara, all'ingresso degli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose", come risulta dal rapporto dell'arbitro. Si osserva che la parte reclamante ha scorporato ciascuna delle espressioni ingiuriose proferite dall'allenatore Allegri Massimiliano nei confronti del Direttore di gara. In particolare, ha inteso sottolineare che alcune delle espressioni utilizzate dall'allenatore sono state pronunciate al solo fine di attribuire maggiore enfasi al disappunto espresso nei confronti dell'operato dell' arbitro, altre rientrano, invece, a parere del reclamante, in una mera manifestazione di critica, sia pure eccessiva e non urbana. Per talune altre frasi, invece, la parte reclamante riconosce la fede privilegiata delle affermazioni contenute nel rapporto dell'arbitro, ma, senza negarne l'indubbia volgarità, sottolinea che tali espressioni fanno ormai parte del linguaggio comune e non sono intese a ledere l'onore, il decoro e la reputazione del destinatario. In ordine alla natura della sanzione inflitta, la parte reclamante ritiene, infine, che la pena debba essere connotata dai requisiti dell'afflittività e della personalità, mentre squalificando l'allenatore si punirebbe anche l'A.C. Milan, soggetto estraneo ai fatti, ritenendo altresì che la sanzione che potrebbe soddisfare entrambi i requisiti sia l'ammenda. Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto nel quale la società A.C. Milan S.p.A. chiede la revoca della sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta all'allenatore e la commutazione della stessa in un'ammenda di equilibrata entità, tenuto conto della fede privilegiata delle affermazioni riportate nel rapporto dell'Arbitro, considerato altresì che l'allenatore Allegri Massimiliano risulta aver pronunciato più espressioni, contenenti insinuazioni e frasi in parte ingiuriose e comunque irriguardose nei confronti dell'arbitro della gara e del suo operato, ritiene comunque che le espressioni pronunciate siano tali da far apparire congrua la sanzione inflitta in prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Milan S.p.A. di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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