F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 25 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAXIMILIANO GASTON LOPEZ SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056/CGF del 25 Settembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it
2) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’U.C. SAMPDORIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MAXIMILIANO GASTON LOPEZ SEGUITO GARA SAMPDORIA/TORINO DEL 23.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 51 del 24.9.2012)
Premesso che la società reclamante sostiene la carenza di competenza in capo al collaboratore della Procura Federale che, al termine della gara disputata a Genova tra la Sampdoria ed il Torino in data 23.9.2012, ha registrato nella sua relazione il comportamento del tesserato della società Sampdoria Maximiliano Gaston Lopez che avrebbe colpito la porta dello spogliatoio degli Ufficiali di gara indirizzando ad alta voce nei loro confronti espressioni ingiuriose, atteso che (ad avviso della reclamante)“non sussiste, alcuna autonoma competenza della Procura Federale a segnalare la contestata violazione e ad avviare il relativo procedimento disciplinare, in quanto totalmente priva di suffragio da parte di qualsivoglia refertazione avente natura di ufficialità”, invocando in proposito la corretta interpretazione dell’art. 35 C.G.S.; - ritenuto che, all’esito di una indagine esegetica in ordine alle espressioni letterali che compongono l’art. 35 C.G.S., a mente del quale, al comma 1.1, “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, la ora riportata disposizione va interpretata, con riferimento al valore e alla portata della relazione del collaboratore della Procura Federale, nel senso che al di fuori dello stretto periodo di svolgimento della gara il novero degli atti idonei ad avviare direttamente il procedimento disciplinare nei confronti di un tesserato si arricchisce con il possibile inserimento anche delle relazioni dei collaboratori della Procura Federale; - considerato che nel caso di specie, per come si legge nella relazione del collaboratore della Procura Federale, “al termine della gara il giocatore della Sampdoria n. 10 Maximiliano Lopez sferrava un calcio alla porta spogliatoio arbitro ed allontanandosi profferiva la seguente frase a voce alta: hanno il coraggio di fare i fenomeni questi cinque pezzi di m.”; - valutato che la condotta ascritta al calciatore della Sampdoria Lopez è indubitabilmente gravemente offensiva ed ingiuriosa nei confronti del direttore di gara e dei suoi assistenti oltre che plateale e violenta e che, nonostante le modalità comportamentali sopra descritte in merito alle quali potenzialmente l’azione posta in essere dal Lopez avrebbe potuto essere percepita dal direttore di gara e dai suoi assistenti, non può comunque escludersi con certezza che i destinatari degli insulti non abbiano avuto modo di comprendere l’avvenimento, a causa anche del consueto trambusto dello spogliatoio che si realizza nel post-partita; - rilevato, pertanto, che in virtù delle considerazioni sopra espresse appare rituale l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del Lopez per effetto della relazione del collaboratore della Procura Federale; - ritenuto che il comportamento posto in essere dal calciatore Lopez nell’episodio descritto nella relazione del collaboratore della Procura Federale, per le modalità di svolgimento dell’azione, per la condotta mantenuta dal calciatore e per il tenore delle espressioni pronunciate, si modella plasticamente con l’ipotesi di espressioni ingiuriose ed offensive nei confronti del direttore di gara e dei suoi collaboratori, descritto nelle disposizioni sopra richiamate; - stimato quindi che le suesposte osservazioni sono idonee a ritenere infondato il contenuto del reclamo, con riferimento a tutti i profili di censura in esso dedotti, di talché deve confermarsi come congrua nell’entità la sanzione irrogata al calciatore tesserato con la Società Sampdoria Maximiliano Gaston Lopez. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria S.p.A. di Genova e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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