• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF dell’ 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DELL’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETTERA C), PUNTO 4) E 7), NONCHÉ LETT. A), PUNTO 1, E LETT. D), PUNTO 1, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1049/77 PF12-13/SP/BLP DEL 3.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF dell’ 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DELL’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETTERA C), PUNTO 4) E 7), NONCHÉ LETT. A), PUNTO 1, E LETT. D), PUNTO 1, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1049/77 PF12-13/SP/BLP DEL 3.9.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)
La Corte di Giustizia Federale, sez. II, si è riunita il giorno 8 novembre 2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dall’A.S. Casale Calcio S.r.l. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 21/CDN del 25 settembre 2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha irrogato al Sig. Zanon Giorgio la sanzione dell’inibizione di mesi 12 e all’A.S. Casale Calcio S.r.l. quella della penalizzazione di punti 4 in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2012/2013. Il procedimento ha origine dalla nota in data 6 agosto 2012 con cui la Co.Vi.So.C., ai fini della licenza nazionale per l’ammissione ai campionati professionistici 2012/2013 di cui al titolo I del Com. Uff. n. 146/A del 7 maggio 2012 (“criteri legali ed economico-finanziari”), segnalava di aver riscontrato l’inosservanza, nei termini stabiliti dal predetto medesimo Com. Uff., dei seguenti adempimenti:
1) mancato deposito presso la Lega italiana calcio professionistico dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00;
2) mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) riguardanti gli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega;
3) mancato ripianamento della carenza patrimoniale;
4) mancato superamento della situazione di cui all’art. 2432 ter del codice civile. In relazione a quanto riscontrato dalla Co.Vi.So.C., come sopra sintetizzato, con atto del 3 settembre 2012 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale:
a) il Sig. Zanon Giorgio, all’epoca dei fatti contestati Amministratore unico e Legale rappresentante della A.S. Casale Calcio S.r.l.;
b) la Società A.S. Casale Calcio S.r.l.;
per rispondere:
A) il Signor Zanon Giorgio: della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I), paragrafo III), lett. C), punto 4) e 7), nonché lett. A), punto 1), e lett D), punto 1), del Com. Uff. n. 146/A del 7.5.2012, per non aver provveduto, entro il termine del 30.6.2012, al deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dell’originale della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 300.000,00 e della documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai propri tesserati in ragione di contratti ratificati dalla Lega Italiana Calcio Professionistico; nonché per non aver provveduto, entro il termine del 6.7.2012, al deposito della documentazione attestante il ripianamento totale della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2011 e il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile;
B) la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante. Nel giudizio di prime cure si è costituita l’incolpata A.S. Casale Calcio S.r.l., ammettendo, sostanzialmente, i fatti, ma affermando che le violazioni addebitate sarebbero state poste in essere allorquando la Società era da altri amministrata e le relative quote di partecipazione al capitale sociale appartenevano ad altri soggetti. Deduceva, anzi, che solo grazie all’ingresso dei nuovi soci la grave situazione finanziaria (cui i ritardi sarebbero da imputare) avrebbe trovato positiva soluzione, evidenziando, peraltro, come, comunque, si è trattato di un mero ritardo di pochi giorni. Quanto, particolarmente, alla contestazione circa il tardivo deposito dell’originale della fideiussione, l’A.S. Casale Calcio S.r.l. eccepiva che, nella specie, la responsabilità ricadrebbe sulla Allianz Bank Financial Advisor, la quale le avrebbe rilasciato una fideiussione che solo successivamente al deposito (avvenuto tempestivamente) si sarebbe rivelata falsa. All’esito del dibattimento, all’udienza del 24 settembre 2012, la Procura federale ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: quattro punti di penalizzazione per la A.S. Casale Calcio S.r.l. dodici mesi di inibizione per il Legale rappresentante. La difesa dei deferiti concludeva per l’applicazione della sanzione minima edittale. La C.D.N., come detto, ritenendo documentalmente provati (e comunque ammessi) i fatti, ha irrogato, con la decisione in questa sede impugnata, al Sig. Giorgio Zanon la sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici) e alla A.S. Casale Calcio S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica, da scontarsi nella vigente Stagione Sportiva. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto reclamo l’A.S. Casale Calcio S.r.l., come rappresentata e difesa, articolando specifici motivi. Ritiene, anzitutto, la reclamante, di dover osservare come «le violazioni oggetto del deferimento siano state commesse sotto la vigenza di una diversa proprietà rispetto a quella attuale». A dire, quindi, dell’A.S. Casale Calcio S.r.l., «pur comprendendo i rigidi principi che reggono la disciplina di settore, non si potrà trascurare la totale estraneità rispetto ai fatti contestati, da parte dell’attuale management del Club», anche considerato che l’odierna compagine societaria, «allo scopo di consentire al glorioso club piemontese di partecipare ai campionati di calcio professionistici, ha dovuto ripianare una situazione debitoria gravemente compromessa». Aver ripianato, «anche se in leggerissimo ritardo, con innumerevoli sacrifici, una situazione economica davvero preoccupante, con passività pari a svariati milioni di euro» è «da ritenersi motivo di orgoglio, per la nuova proprietà». La circostanza della “rimozione” «dei soggetti responsabili delle violazioni», a dire della reclamante, «dovrà essere adeguatamente valutata dall’organo adìto, anche in considerazione della giurisprudenza consolidatasi». Quanto, specificamente, alle violazioni di cui ai capi B), C) e D) del deferimento (eccettuata, dunque, la contestazione relativa al deposito della fideiussione) la società reclamante «riconosce ed ammette gli adempimenti», tuttavia evidenziando quanto segue: «-con riferimento al mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps già Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile compreso, ai tesserati e dipendenti dell’A.S. Casale Calcio S.r.l., la società ha adempiuto pochissimi giorni dopo il termine del 30 giugno 2012, previsto dal citato Com. Uff., ovvero il 6 luglio 2012; -relativamente al mancato ripianamento della carenza patrimoniale, il Club ha posto in essere l’incombente richiesto l’11 luglio 2012 in luogo del 6 luglio; -avuto riguardo al mancato superamento della situazione di cui all’art. 2482 ter c.c., invece che entro il 6 luglio 2012, la società ha documentato il ripristino del capitale sociale al di sopra del minimo legale il successivo 11 luglio». Per tali ragioni, deduce la ricorrente società, «appare evidente come il ritardo accumulato nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa federale sia stato ridottissimo, sebbene di indubbio rilievo disciplinare». Con altro motivo di gravame, invece, la reclamante contesta la violazione addebitata in relazione al deposito della fideiussione bancaria. A tal proposito, la società ripercorre le tappe della vicenda, evidenziando come la compagine calcistica di cui trattasi «aveva ottenuto, per tempo, la prescritta fideiussione […] salvo, poi, scoprire, a seguito dell’attività ispettiva degli organi federali preposti al controllo, che la stessa non possedeva i requisiti richiesti dalla F.I.G.C., in quanto lo strumento finanziario si era rivelato falso». Tuttavia, il comportamento dell’A.S. Casale Calcio S.r.l. dovrebbe ritenersi «in assoluta buona fede e con evidente affidamento incolpevole», sol che si tengano presenti le circostanze di seguito sintetizzate: la società si è rivolta ad «istituto di credito di primaria importanza che, con l’assistenza di un legale di fiducia, formalmente incaricato ed esperto del settore, veniva individuato nella Allianz Bank Financial Advisor»; «il predetto istituto, che de visu, sembrava possedere tutti i requisiti richiesti dalla federazione in materia di fideiussione», ha rilasciato, in data 28 giugno 2012, la richiesta fideiussione bancaria, a prima richiesta, sino alla concorrenza di € 300.000,00, con validità al 31.10.2013, a fronte della corresponsione, da parte del Casale, di complessivi € 36.000,00 a mezzo assegno circolare e bonifico; in totale buona fede la società Casale ha depositato, il successivo 30 giugno 2012, tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di competenza, inclusa la predetta fideiussione; soltanto a seguito del controllo effettuato dalla Lega italiana calcio professionistico la A.S. Casale Calcio S.r.l. apprendeva dell’inidoneità della prodotta fideiussione; di conseguenza, «preso atto della falsità della fideiussione de qua, nonché della truffa perpetrata nei propri confronti, sporgeva, in data 12.7.2012, denuncia – querela avanti alla competente Autorità Giudiziaria». In definitiva, sarebbe «del tutto evidente come, nel caso in esame, il mancato deposito di idonea fideiussione bancaria non sia dipeso da fatto o colpa della scrivente e del proprio legale rappresentante, bensì, esclusivamente, da vicende totalmente estranee alla volontà del club», con il «necessario corollario» che «nessuna responsabilità può essere addebitata al Club piemontese». «La posizione della scrivente», deduce, quindi, l’A.S. Casale Calcio S.r.l., «deve essere
valutata in maniera sostanzialmente diversa rispetto a quei club che non hanno depositato la fideiussione». Ed aggiunge: «il fatto che il raggiro non sia stato percepito neppure dal legale di fiducia del club, ovverossia da un soggetto sicuramente più esperto e avveduto rispetto ai dirigenti del club, che proprio per tale ragione gli avevano conferito mandato, attribuisce consistenza ancora maggiore alla tesi della reclamante, certa di aver posto in essere una diligenza ancora maggiore di quella richiesta nell’espletamento dell’incombente!!». In via subordinata, «nel caso in cui l’ill.ma Corte adita non accogliesse i superiori motivi di gravame», l’A.S. Casale Calcio S.r.l. invoca quello che definisce «il costante orientamento della giurisprudenza, settoriale e statuale, anche amministrativa, alla luce del quale assumono rilievo i contrasti in ordine all’applicazione della legge ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile». In conclusione, dunque, l’A.S. Casale Calcio S.r.l., «nell’ammettere la sussistenza delle violazioni […] di cui ai capi B), C) e D) del deferimento (sanzionate con tre punti di penalizzazione complessivi)», chiede «che la penalizzazione sia ridotta a 2 (due) punti, in ragione delle circostanze già esposte, nonché del riconoscimento della continuazione nell’illecito disciplinare, atteso che si è trattato di un brevissimo lasso di tempo e di adempimenti finalizzati tutti al medesimo scopo (l’ammissione del club al campionato). Quanto, invece, all’omesso deposito, nei termini stabiliti dalla F.I.G.C., della fideiussione bancaria (addebito di cui al capo A) del deferimento, sanzionato con un punto di penalizzazione), la sanzione inflitta dovrà essere annullata, per le considerazioni già svolte, atteso l’affidamento incolpevole e, comunque, l’insussistenza di qualsivoglia dolo e/o colpa nell’operato del Sig. Giorgio Zanon, all’epoca legale rappresentante del club». All’odierna seduta , la reclamante, come assistita, ha ulteriormente illustrato le ragioni del ricorso, concludendo per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle istanze conclusive già formulate. Il rappresentante della Procura federale ha replicato alla deduzioni avversarie, evidenziando, in particolare, come trattasi, nella fattispecie, di violazioni di natura formale ampiamente documentate e, peraltro, ammesse, concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione oggetto di gravame. Il ricorso non può trovare accoglimento. Pacifica la sussistenza delle violazioni imputate ai deferiti. Il quadro di riferimento normativo. Ai sensi del titolo I, par. III, lett. C), punto 7) del Com. Uff. n. 146/A del 7 maggio 2012, le società devono, entro il termine del 30 giugno 2012, «depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 600.000,00, per le società di Prima Divisione e dell’importo di € 300.000,00, per le società di Seconda Divisione, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia». Ai sensi del precedente punto 4) della medesima norma, invece, nello stesso predetto termine del 30 giugno 2012, le società devono «depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli “F24” e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (già Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe». Precisa il predetto Com. Uff. che l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti (tra cui, appunto, quelli anzidetti relativi al mancato deposito di valida fideiussione e di mancato pagamento delle ritenute e dei contributi previdenziali di cui si è detto) «costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2012/2013». Ai sensi del titolo I, par. III, lett. A), punto 1), del sopra citato Com. Uff. n. 146/A del 7 maggio 2012, «le società devono, entro il termine del 11 giugno 2012, osservare il seguente adempimento: depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all’art. 85, lett. C), paragrafo VII, N.O.I.F., sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2011, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2012/2013. In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0,10 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il 20 giugno 2012. Per le società di Prima e Seconda Divisione il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare e per le società che al termine del campionato 2011/2012 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione, il termine dell’11 giugno 2012 sopra indicato è differito al 25 giugno 2012, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 20 giugno 2012 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al 30 giugno 2012. L’inosservanza del termine del 25 giugno 2012, da parte delle suddette società, costituisce
illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2012/2013.12 Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del 6 luglio 2012, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:
a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2012, previo rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del 6 luglio 2012». Infine, ai sensi di quanto disposto dal titolo I, par. III, lett. D), punto 1, del citato Com. Uff., «le società devono, entro il termine del 6 luglio 2012, osservare i seguenti adempimenti: depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, la documentazione attestante l’avvenuto superamento della situazione prevista dall’art. 2447 c.c. o dall’art. 2482 ter c.c. eventualmente risultante dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2011, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva». Il prima citato art. 2482 ter c.c. così recita: «se per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell’art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo». Dispone, poi, la norma di cui all’art. 10, comma 3, C.G.S.: «Salva l’applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei
divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica una sanzione non inferiore all’ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze F.I.G.C. è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell’ammenda o della penalizzazione di 1 o più punti in classifica. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:
a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva successiva al terzo trimestre;
d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva successiva al quarto trimestre. Il mancato pagamento, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:
a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
b) per il secondo trimestre (1° ottobre -31 dicembre) e per quello precedente, ove non assolto prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica;
c) per il terzo trimestre (1° gennaio -31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva successiva al terzo trimestre;
d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva successiva al quarto trimestre».
Così riassunta la disciplina in materia, è possibile osservare come risulti provato in via documentale e, peraltro, ammesso dalla stessa reclamante, che alla scadenza del 30 giugno 2012 la società Casale Calcio s.r.l. non aveva depositato l’originale di valida ed idonea fideiussione bancaria a prima richiesta e la documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (ex Enpals) relativi agli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2012 incluso, ai propri tesserati in ragione di contratti ratificati dalla Lega italiana calcio professionistico. Lo stesso dicasi quanto al fatto che, alla scadenza del 6 luglio 2012, non era stata depositata la documentazione attestante il ripianamento totale della carenza patrimoniale risultante dal parametro PA al 31.12.2011 e il superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter c.c.. In particolare, in relazione al mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra specificati, l’A.S. Casale Calcio S.r.l. «ha documentato l’avvenuto pagamento in data 6 luglio 2012, mediante il deposito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale corredata dall’estratto conto bancario nel quale sono state addebitate, in data 10 luglio 2012, le ritenute ed i contributi dovuti» (cfr. nota Covisoc del 6.8.2012, in atti, e relativi allegati 6 e 7). Con riferimento al mancato ripianamento della carenza patrimoniale, «la società ha documentato il completamento del ripianamento della suddetta carenza mediante il versamento in conto capitale di € 250.000,00 effettuato in data 11 luglio 2012» (cfr. nota Covisoc del 6.8.2012, in atti, e relativi allegati 10 e 11). In relazione al contestato mancato superamento della situazione di cui all’art. 2482 ter c.c., «la società ha documentato il completo superamento della suddetta situazione a seguito del versamento in conto capitale di € 250.000,00 effettuato in data 11 luglio 2012» (cfr. nota Covisoc del 6.8.2012, in atti, e relativi allegati 10 e 11). Ne consegue, dunque, che il mancato rispetto dei perentori termini indicati dalla normativa in
materia assume indiscutibile rilievo disciplinare ai fini sanzionatori di cui trattasi, come peraltro, riconosciuto dalla stessa reclamante società. Né, sul punto, può trovare accoglimento la tesi difensiva dell’A.S. Casale Calcio S.r.l. che, richiamando quanto disposto dall’art. 16, comma 1, C.G.S. (secondo cui “gli organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”), ritiene che, «nel caso di specie, quanto rappresentato sub 1 (modifica compagine societaria e management) e sub 2 (tempestività massima nel sanare le violazioni) costituisce indubbiamente circostanza attenuante che dovrà essere adeguatamente considerata in ottica di rideterminazione della sanzione». In tal ottica, infatti, occorre osservare come non possa certo considerarsi circostanza scriminante l’attribuzione ad altri soggetti della titolarità delle quote di maggioranza del capitale sociale della compagine societaria di cui trattasi e/o la sostituzione degli organi di amministrazione e gestione della stessa, anche in considerazione dei noti principi in tema di responsabilità delle persone giuridiche, vigenti nell’ordinamento giuridico generale, e di quelli specifici in materia di responsabilità delle società di calcio, dettati dall’ordinamento settoriale. Intuibili, del resto, le conseguenze cui si esporrebbe il sistema laddove si ritenesse sufficiente la mera modificazione dell’assetto societario o manageriale della società per vedersi esonerare da responsabilità, colpa e sanzione. Quelle anzidette, pertanto, potrebbero semmai costituire oggetto di possibile valutazione da parte dell’organo di giustizia sportiva quali circostanze attenuanti. Tuttavia, avuto riguardo alla complessiva vicenda e con riferimento al caso di specie, le stesse non conducono ad alcuna riduzione della sanzione determinata dalla C.D.N., anche laddove si consideri l’espresso dettato normativo in materia, che, appunto, come già sopra ricordato, prevede testualmente che le violazioni di cui trattasi costituiscono «illecito disciplinare» e sono sanzionate «con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2012/2013». Si aggiunga che, se è vero che l’art. 16, comma 1, C.G.F. attribuisce agli organi della giustizia sportiva la potestà di stabilire specie e misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, è altrettanto vero che la disposizione di cui all’art. 10, comma 3, sopra ricordata (che, peraltro, indica espressamente alcune violazioni disponendo che alle stesse si applica la sanzione «nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica»), prevede che «la società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze F.I.G.C. è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali». E, come detto, per quanto qui rileva, le norme federali in materia puniscono, appunto, ciascun inadempimento contestato all’A.S. Casale Calcio S.r.l. con la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica. Sotto tale profilo, dunque, nel caso di specie, non residuano margini, né sussistono le condizioni, per una riduzione della sanzione applicata dalla C.D.N.. Quanto alla violazione relativa alla fideiussione bancaria, come detto, la società ha depositato, nel termine di rito, una fideiussione poi rivelatasi inidonea, provvedendo soltanto in data 16 luglio 2012 a depositarne una valida. A tal proposito la reclamante invoca i benefici della buona fede e dell’affidamento
incolpevole e, in subordine, l’errore scusabile. Gli assunti difensivi, pur pregevolmente argomentati, non possono trovare utile ingresso nel presente giudizio. In tale prospettiva, come correttamente già ritenuto dalla Commissione di prime cure, il deposito tempestivo di una garanzia poi rivelatasi falsa e comunque non idonea, non può valere a scriminare l’illecito, «atteso che la ratio della norma prevede, ovviamente, che debba essere depositato un atto idoneo, il quale, nella specie, è stato oggettivamente depositato quando era ormai scaduto il termine normativamente previsto». Del resto, il comportamento dell’A.S. Casale Calcio S.r.l. non può qualificarsi, quantomeno ai fini qui in rilievo, come “incolpevole”, poiché, per quanto caratterizzato dalle circostanze ampiamente descritte nell’atto di reclamo, rimane pur sempre colpevolmente riferibile al suo legale rappresentante, che lo ha posto in essere con coscienza e volontà. Ad ogni buon conto, «va ascritta alla società reclamante la colpa di non essersi attivata per tempo in modo tale da acquisire piena
certezza circa il deposito» di valida ed idonea «polizza presso la Lega italiana calcio professionistico nei termini stabiliti» (così già CGF, Com. Uff. n. 62/CGF del 10 ottobre 2012). Insomma, per quanto possa invocarsi la buona fede o l’affidamento, rimane il fatto che l’ordinamento richiede il deposito, nei termini indicati, di una idonea fideiussione bancaria e che, ai fini sanzionatori che qui interessano, nei termini prescritti dalla normativa in materia vigente, l’A.S. Casale Calcio S.r.l. non ha ottemperato a quanto prescritto dalle norme federali. Idonea fideiussione che ha, invece, depositato, seppure, a dire della reclamante, per le ragioni indicate, soltanto in un momento successivo alla scadenza del termine di cui trattasi. A tal proposito, le ragioni in termini di buona fede ed “incolpevole” affidamento rappresentate dalla società reclamante, possono al più essere eventualmente tenute in considerazione quali circostanze capaci di attenuare (ma non escludere) la rimproverabilità della condotta e la colpa dell’agente. Tuttavia, anche in questo caso, la misura punitiva applicata nel caso di specie è già stata contenuta, per quanto concerne la società, nel minimo edittale e non può, dunque, effettuarsi alcuna ulteriore riduzione, conseguendo, all’oggettiva violazione della disposizione de qua, l’applicazione, appunto, della sanzione della penalizzazione, quantomeno, di un punto in classifica generale. Sotto tale profilo, dunque, appare privo di rilievo processuale ogni ulteriore esame, da parte di questa C.G.F., dell’effettiva sussistenza e rilevanza delle circostanze attenuanti invocate dalla reclamante. Nella la fattispecie, infine, diversamente da quanto ipotizzato dall’A.S. Casale Calcio S.r.l., non appare configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile o del legittimo affidamento. Il legale rappresentante della società deferita, infatti, ha realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, a prescindere dalla particolare connotazione, evidenziata dalla reclamante, della condotta di cui trattasi. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Peraltro, premesso che l’errore può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, la buona fede e l’affidamento invocati dai deferiti non derivano da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare integralmente lo stesso e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l’affermazione di responsabilità. Per queste ragioni, la decisione impugnata deve trovare integrale conferma, anche sotto il profilo della determinazione delle sanzioni, che appaiono congrue e correttamente individuate in conformità delle specifiche previsioni normative in materia. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Casale Calcio S.r.l. di Casale Monferrato (Alessandria) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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1) RICORSO DELL’ A.S. CASALE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO III), LETTERA C), PUNTO 4) E 7), NONCHÉ LETT. A), PUNTO 1, E LETT. D), PUNTO 1, COM. UFF. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 1049/77 PF12-13/SP/BLP DEL 3.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 21/CDN del 25.9.2012)"