F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF dell’ 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIATORE BUSCAROLI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GIACOMENSE/BASSANO VIRTUS DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 23.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF dell’ 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DEL CALCIATORE BUSCAROLI FABIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GIACOMENSE/BASSANO VIRTUS DEL 21.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 52/DIV del 23.10.2012) Il calciatore Buscaroli Fabio, tesserato tesserato in favore dell'A.C. Giacomense militante nel Campionato di Seconda Divisione della Lega Pro, ha impugnato davanti a questa Corte la decisione con cui il competente Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 52/DIV del 23.10.2012) gli ha inflitto la squalifica per 3 giornate per avere, in occasione della gara Giacomense/Bassano Virtus del 21.10.2012, contestato, profferendo una bestemmia, un provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti, rivolgendo altresì, nell'abbandonare il terreno di gioco, una ingiuria all'indirizzo dell'arbitro. Assume che l'espressione blasfema, per lui inusuale, gli sarebbe sfuggita in un momento di particolare frustrazione a causa della subita espulsione e chiede una riduzione della sanzione. Il reclamo è privo di fondatezza e va, pertanto, respinto. Il Buscaroli infatti non prospetta nè ha alcuna seria ragione di doglianza dal momento che, per sua stessa ammissione, pose in essere due distinte violazioni, oggetto di differenti precetti previsti separatamente dai commi 3 bis e 4, lett. a) dell'art.19 C.G.S., e dal momento che il primo Giudice lo ha perseguito con le sanzioni nel loro minimo edittale, sanzioni che, in carenza di particolari circostanze attenuanti, sono insuscettibili di ulteriori contrazioni. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Buscaroli Fabio e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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