F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF dell’ 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/BARLETTA DEL 26.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56 del 30.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CGF dell’ 8 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 126/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 4) RICORSO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/BARLETTA DEL 26.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 56 del 30.10.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 56 del 30.10.2012, ha inflitto la sanzione della dell’ammenda di € 2.500,00 alla società Frosinone Calcio S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, seguito incontro Frosinone/Barletta disputato il 26.10.2012, veniva rilevata negli spogliatoi un’indebita presenza di persona non identificata, ma riconducibile alla società, che rivolgeva a un addetto federale reiterate frasi offensive e minacciose. Avverso tale provvedimento la società Frosinone Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 31.10.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.11.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia del ricorso come sopra proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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