F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL CALC. GIUSEPPE SCULLI SEGUITO GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL GENOA CRICKET AND F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL CALC. GIUSEPPE SCULLI SEGUITO GARA GENOA/SIENA DEL 22.4.2012, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (NOTA N. 1289/1005PF11-12/SP/BLP DEL 12.9.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 15.11.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 28/CDN del 9.10.2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale stesso, ha prosciolto tutti i deferiti, ad eccezione del signor Giuseppe Sculli, al quale ha inflitto la sanzione di 1 mese di inibizione, per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e della società medesima, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., la quale è stata condannata al pagamento dell’ammenda di € 30.000,00. Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore Federale: (i) del signor Enrico Preziosi, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver invitato e, comunque, consentito che i propri calciatori durante la gara Genoa/Siena del 22.4.2012 – interrotta a causa di una contestazione, preventivamente organizzata, all’inizio del secondo tempo di giuoco, da un gruppo di sedicenti tifosi - consegnassero le magliette di giuoco a fronte di una specifica richiesta, cedendo così ad una illegittima pretesa loro rivolta e legittimando un comportamento violento, intimidatorio ed aggressivo come quello tenuto dai predetti tifosi; (ii) del signor Francesco Salucci, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver consentito, nella sua qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle medesime circostanze di fatto e tempo di cui sopra, che i propri calciatori consegnassero le relative magliette di giuoco ai predetti tifosi; (iii) dei signori Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Rodrigo Palacio, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Davide Biondini, Kahka Kaladze, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Valter Birsa, Luca Antonelli, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver deciso e, comunque, consegnato, sempre nelle anzidette circostanze di fatto e di tempo, le magliette di giuoco ai suddetti tifosi; (iv) del signor Giuseppe Sculli, per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver reso dichiarazioni non veritiere alla Procura Federale, in quanto perfettamente a conoscenza dell’organizzazione preventiva della contestazione, nonché della preordinazione dei tumulti per la gara Genoa/Siena e per aver successivamente intrattenuto contatti con alcuni esponenti della tifoseria ultras locale, di cui era il punto di riferimento per ogni “esigenza connessa al tifo”, commentando, tra l’altro, ed in modo disinvolto, i fatti accaduti ed il suo comportamento tenuto durante i disordini in questione; (v) della società, per l’accertamento della violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante e per responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio dirigente ed ai propri calciatori, così come descritto nei precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv). Resistevano al deferimento tutti i deferiti, presentando proprie memorie difensive, ad eccezione del signor Davide Biondini. In particolare, per quel che qui interessa, il signor Sculli, rilevato che “nemo tenetur se detergere”, escludeva che dalle intercettazioni potesse discendere la consapevolezza in ordine alla premeditazione della protesta. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale comparivano il Procuratore Federale, Dr. Stefano Palazzi ed il Sostituto procuratore, Avv. Antonio Villani, i quali chiedevano l’accertamento delle responsabilità dei deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni: (i) al signor Enrico Preziosi, l’inibizione di un mese e l’ammenda di € 100.000,00; (ii) al signor Francesco Salucci, l’inibizione di 15 giorni; (iii) ai signori Davide Biondini. In particolare, i signori Sebastien Frey, Andreas Granqvist, Marco Rossi, Giandomenico Mesto, Cesare Bovo, Juraj Kucka, Alberto Giardino, Cristobal Jorquera Torres, Jose Eduardo Bischofe, Miguel Luis Pinto Veloso, Luca Antonelli, Kahka Kaladze, Rodrigo Palacio e Valter Birsa, l’ammenda di € 30.000,00 ciascuno; (iv) al signor Giuseppe Sculli, la squalifica di 3 mesi; (v) alla società, l’ammenda di € 300.000,00. Comparivano, altresì, i signori Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano, quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della Società, il signor Giuseppe Sculli, nonché i difensori degli altri deferiti, i quali si riportavano alle memorie difensive, ad eccezione del legale del Sig. Biondini, il quale concludeva per il proscioglimento dell’incolpato. La Commissione Disciplinare Nazionale, oltre accogliere l’eccezione dei deferiti in merito alla violazione del principio del “ne bis in idem”, accertava, altresì, lo stretto rapporto esistente tra alcuni elementi di spicco della frangia di contestatori, autori degli episodi verificatisi in occasione della gara Genoa/Siena, ed il signor Sculli, pur non essendoci la prova certa circa la preventiva conoscenza da parte di quest’ultimo in ordine alla premeditazione della protesta: in particolare, sarebbe stato provato - attraverso le numerose intercettazioni telefoniche condotte dalla Questura di Cremona - che il signor Sculli svolgeva il ruolo di portavoce del malcontento della frangia violenta della tifoseria, facendosi altrettanto portavoce, con i compagni di squadra, dei messaggi a contenuto intimidatorio da questi provenienti e ponendo in essere, in tal modo, comportamenti che violano i principi di lealtà, correttezza e probità che devono improntare la condotta dei tesserati e degli atleti nei rapporti riferibili all’attività sportiva. In ragione di quanto sopra, la Commissione infliggeva al signor Sculli la sanzione della squalifica per 1 mese ed alla società la sanzione dell’ammenda di € 30.000,00. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso la società, la quale sostiene che la Commissione medesima avrebbe sanzionato il signor Sculli per aver intrattenuto “rapporti privilegiati” con le frange violente del tifo, irrogando, in tal modo, una sanzione per addebiti estranei rispetto all’atto di deferimento, che, invece, avrebbe ad oggetto la presunta conoscenza da parte del deferito della premeditazione dei tumulti verificatisi in occasione della gara Genoa/Siena. La società, inoltre, lamenta l’eccessiva onerosità della sanzione irrogata alla società medesima, rilevando come la Corte Federale di Giustizia, in precedenti simili, avrebbe inflitto sanzioni estremamente contenute, in ragione della impossibilità da parte del club di appartenenza di attuare un controllo sulla condotta del proprio tesserato, impossibilità che si riscontrerebbe anche nel caso di specie. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 15.11.2012, è presente l’Avv. Mattia Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso. Il ricorso è infondato. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, rileva come il deferimento del Procuratore Federale avesse ad oggetto non soltanto l’accertamento della consapevolezza, da parte del signor Sculli, della premeditazione dei tumulti in questione, ma era diretto anche ad evidenziare il rapporto esistente tra il deferito medesimo e gli elementi di maggior spicco della tifoseria ultras del Genoa. Di conseguenza, l’eccezione della violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve ritenersi del tutto infondata. Tra l’altro, appare evidente, alla luce della complessa istruttoria posta in essere dalla Questura di Cremona, non soltanto il ruolo, ricoperto dal signor Sculli, di “portavoce” del malcontento della frangia estrema della tifoseria, ma anche la posizione privilegiata del deferito stesso nell’intrattenere rapporti con tali sostenitori. In virtù del comportamento sopra descritto e della relativa gravità, questa Corte ritiene che la sanzione irrogata alla Società dalla Commissione Disciplinare Nazionale sia del tutto congrua. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Genoa Cricket and F.C. S.p.A. di Genova. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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