F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 2 AI SIGG.RI FATTORI STEFANO E ROSSI CARLO; – AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 5, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DEL CALCIO MERCATO 2011- 2012 (NOTA N. 9103/001 PF11-12 SP/SS/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’U.S. SASSUOLO CALCIO S.R.L AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 2 AI SIGG.RI FATTORI STEFANO E ROSSI CARLO; - AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 5, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1 E 2 DEL REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALL’AREA DEL CALCIO MERCATO 2011- 2012 (NOTA N. 9103/001 PF11-12 SP/SS/BLP DEL 18.6.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012) Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 31 del 15.10.2012, la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto ai sigg.ri Carlo Rossi e Stefano Fattori la sanzione della inibizione di mesi 2 per violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione all’art. 1 del “regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato” ed ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 alla società Sassuolo Calcio a titolo di responsabilità oggettiva. In particolare, la sanzione comminata origina, per come è dato leggere nella avversata decisione della C.D.N., dalla circostanza per cui il “signor Fattori Stefano, nel corso dello svolgimento della sessione del “Calciomercato del 23 e 24 giugno 2011” svoltasi presso l’Atahotel Executive di Milano, otteneva il pass di accesso pur non essendo iscritto nei fogli di Censimento della società stessa, quale Consigliere di amministrazione, Direttore generale, Direttore sportivo o Segretario della Società. In particolare, il deferito si accreditava in data 24.6.2011 con la qualifica di “Collaboratore tecnico”, qualifica questa non idonea all’accreditamento a norma del suindicato Regolamento…”. Avverso le dette sanzioni ricorre la società Sassuolo Calcio nel proprio interesse ed in quello dei propri tesserati sanzionati con la inibizione di mesi due, deducendo articolati motivi di ricorso e concludendo perché l’adita Corte voglia annullare la avversata decisione della C.D.N.. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia fondata, e dunque da accogliere, la domanda principale di annullamento della decisione della C.D.N., con conseguente annullamento delle sanzioni con la stessa irrogate. A giudizio di questa Corte, infatti, deve rilevarsi, in punto di fatto, che tra i soggetti che il citato regolamento per l’accesso all’area del calcio mercato, in disparte in questa sede ogni questione in ordine alla natura giuridica dell’atto di che trattasi poiché non rilevante ai fini del decidere, consente appunto l’accesso a più categorie soggetti, e segnatamente – al punto 4 – consente l’accesso, oltre che agli allenatori di I e II categoria, anche agli allenatori delle altre categorie purchè accreditati da società professionistiche, a mezzo di soggetto idoneo ad impegnare la società stessa, con pass temporaneo. A detta specifica fattispecie è riconducibile la posizione del signor Fattori Stefano, all’epoca dei fatti in rapporto di tesseramento con il Sassuolo Calcio quale allenatore di base – collaboratore tecnico della squadra. L’accredito del signor Fattori è stato a sua volta richiesto dal signor Carlo Rossi, legale rappresentante del Sassuolo Calcio. Risulta quindi errata, ad avviso della Corte, la decisione della C.D.N. laddove in fatto limita la possibilità di accesso all’area del calcio mercato alle sole figure contemplate all’art. 1 del citato regolamento (Consigliere di amministrazione, Direttore generale, Direttore sportivo, Segretario della società), nel cui novero non è certamente riconducibile il signor Fattori, il quale di contro poteva e doveva essere legittimamente accreditato in forza del punto 4 del citato regolamento. E’ evidente che se difetta il presupposto fattuale per la irrogazione della sanzione della inibizione al sig. Fattori, altrettanto è a dirsi per il signor Rossi, che del Fattori ha chiesto l’accredito e così per la stessa società calcistica Sassuolo Calcio, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. di Sassuolo (Modena) e, per l’effetto, annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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