F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S. REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. REMO GIOVANNI; – AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. FOTI PASQUALE; – AMMENDA DI €15.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090/CGF del 15 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 128/CGF del 02 Gennaio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S. REGGINA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. REMO GIOVANNI; - AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. FOTI PASQUALE; - AMMENDA DI €15.000,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/VARESE DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012) Con il reclamo n. 158/2012 la Reggina Calcio S.p.A. e i sigg.ri Pasquale Foti e Giovanni Remo avverso la decisione resa in data 6.1.2012 dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B -, con Com. Uff. n. 41 con cui sono state inflitte le seguenti sanzioni: - 3 giornate effettive di gara a carico del signor Giovanni Remo dirigente addetto all’arbitro, - € 15.000,00 alla società Reggina Calcio S.p.A. - € 10.000,00 al signor Foti Pasquale Con riferimento alla decisione impugnata che ha riguardato le sanzioni irrogate in riferimento alla gara disputata presso lo stadio “O. Granillo” di Reggio Calabria del Campionato Nazionale di Serie B tra le squadre Reggina Calcio e Varese, si è dedotto, da parte della difesa dei reclamanti l’erroneità della decisione irrogata in quanto: con riferimento alla posizione della Reggina Calcio S.p.A. non sarebbe sussistente la violazione della incompleta compilazione degli elenchi di gara; con riferimento a Pasquale Foti sarebbe insussistente sia la indebita presenza sul campo di giuoco sia la riferibilità ad esso di espressioni ingiuriose rivolte alla quaterna arbitrale, in quanto egli sarebbe intervenuto sul campo, ma proprio a sanare, per dovere di carica ricoperta, la situazione confusione creatasi sul campo; nei confronti di Giovanni Remo sarebbe insussistente la sua partecipazione al “parapiglia” sul terreno di gioco e comunque nemmeno sarebbero addebitabili, per difetto di identificazione, le frasi ingiuriose ai direttori di gara. Alla luce delle suesposte difese, viene richiesto di accogliere il reclamo proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. e dai sigg. Pasquale Foti e Giovanni Remo e conseguentemente di annullare e riformare il provvedimento oggetto del reclamo inflitto dal Giudice Sportivo Nazionale con Com. Uff. n. 41, con relativo annullamento delle sanzioni irrogate ed, in via subordinata, di ridurle congruamente e annullare, inoltre, la sanzione della squalifica inflitta al signor Giovanni Remo e la sanzione dell’ammonizione e della multa, ovvero, in via subordinata, riducendo congruamente la stessa sanzione inflitta, perché eccessivamente sproporzionata. Tanto premesso, osserva il Collegio, all’esito della discussione del 15.11.2012, come sia insuperabile la qualificazione del fatto come discende dal referto arbitrale e dal verbale del Giudice Sportivo, rispetto ai quali non sono emersi idonei elementi a giustificare diversa qualificazione giuridica dell’evento; dall’altra parte si rileva che dagli atti del procedimento e dai referti, compreso quello del rappresentante della Procura Federale, non emerge l’identificazione certa del signor Giovanni Remo, come l’autore delle frasi ingiuriose rivolte alla quaterna arbitrale. Conseguentemente sono da confermare le sanzioni irrogate alla società Reggina Calcio ed al suo Presidente Foti per la sussistenza degli addebiti ascritti e che risultano essere valutate congrue dal Giudice Sportivo, con motivazione immune da vizi logici; al contrario deve essere annullata la sanzione nei confronti di Remo, per la fondatezza dei motivi di reclamo non adeguatamente valutati dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Reggina Calcio di Reggio Calabria, limitatamente alla posizione del sig. Remo Giovanni, annullando la sanzione al medesimo inflitta. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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