F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 29 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’ANNA EMANUELE SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 29 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D’ANNA EMANUELE SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012, a seguito della gara Latina/Benevento del 18.11.2012, ha inflitto al calciatore del Benevento Calcio Spa Emanuele D’Anna la squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale al termine della gara”. La Società Benevento Calcio S.p.A., che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto appello avverso tale decisione, sostenendo che il comportamento dell’atleta avrebbe dovuto essere punito con una sanzione meno severa ed afflittiva. In particolare, l’appellante ha evidenziato che, lungi dal voler essere offensiva o denigratoria dell’onore e della dignità della terna arbitrale, la condotta del calciatore si sarebbe concretizzata in espressioni volte ad esprimere solo il personale disappunto per quanto accaduto sul terreno di gioco. La giurisprudenza in materia, inoltre, per azioni anche più gravi di quella in discussione, avrebbe sempre previsto squalifiche inferiori alla 2 giornate. Di talché, ha chiesto che sia diminuita la squalifica inflitta al calciatore sig. Emanuele D’Anna. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’assistente arbitrale sig. Fabrizio Tozzi è emerso che “a gara terminata mentre le squadre rientravano negli spogliatoi il sig. D’Anna Emanuele n° 2 (capitano) del Benevento perché venendo verso di me con fare minaccioso e fermato dai propri dirigenti mi urlava: ‘Siete scandalosi ma come cazzo si fa ad arbitrare così’.”. La sanzione della squalifica per due gare effettive si rivela congrua in quanto alla espressione ingiuriosa, già di per se riprovevole e meritevole di sanzione, si aggiunge il fatto che il sig. D’Anna svolgeva le funzioni di capitano della squadra nonché la circostanza che l’espressione è stata rivolta con “fare minaccioso”, tanto da richiedere l’intervento dei dirigenti della Società, atteso che nel rapporto dell’assistente arbitrale è indicato come l’interessato sia stato “fermato dai propri dirigenti”. Alla reiezione dell’appello segue l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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