F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 29 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANDREOZZI FABIO SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 29 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2) RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ANDREOZZI FABIO SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 70/DIV del 20.11.2012, a seguito della gara Latina/Benevento del 18.11.2012, ha inflitto all’allenatore in seconda del Benevento Calcio S.p.A. Fabio Andreozzi la squalifica per 2 gare effettive “per comportamento offensivo verso la terna arbitrale durante la gara”. La Società Benevento Calcio S.p.A., che ha nominato quali propri legali di fiducia gli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto appello avverso tale decisione, deducendo l’eccessività e la spropositatezza della squalifica. In particolare, l’appellante ha evidenziato che la condotta ascritta al sig. Andreozzi dovrebbe essere qualificata come meramente irriguardosa e non già come offensiva nei confronti della terna arbitrale. Un univoco orientamento giurisprudenziale, inoltre, per fattispecie anche più gravi di quella in discussione, avrebbe sempre previsto squalifiche inferiori alle 2 giornate. Di talché, ha chiesto che sia ridotta la squalifica inflitta al sig. Andeozzi. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto. Dal rapporto dell’arbitro sig. Giuseppe Cifelli è emerso che, al 31’ del primo tempo, l’allenatore in seconda del Benevento sig. Fabio Andreozzi è stato allontanato su segnalazione dell’assistente n. 1 Fabrizio Tozzi, il quale, nel proprio rapporto, ha evidenziato che “al 32’ del primo tempo facevo allontanare il sig. Andreozzi Fabio 2° allenatore del Benevento perché dopo una decisione dell’arbitro si alzava di scatto dalla panchina, uscendo dall’area tecnica, e sbracciando platealmente verso di me urlava ‘è scandaloso ma che state facendo?’.”. La Corte rileva ancora che nel rapporto del commissario di campo è indicato che “mentre mi accingevo a recarmi nell’area spogliatoi con i calciatori del Latina ha potuto notare che il sig. Andreozzi Fabio, allenatore in seconda della società Benevento già allontanato dalla panchina durante la gara dal direttore di gara al 32° p.t., tentava di avvicinarsi ai calciatori suddetti con fare minaccioso ed il medesimo veniva bloccato dall’intervento dei calciatori del Benevento”. Analogamente, dall’allegato alla relazione del collaboratore della Procura Federale può evincersi che “al termine della gara il sig. Fabio Andreozzi, allenatore in seconda del Benevento Calcio, nonostante fosse stato espulso dal terreno di gioco dall’arbitro nel primo tempo, rientrava sul terreno di gioco, al centro del campo, protestando vibratamente nei confronti dell’arbitro e dei giocatori della squadra avversaria”. La sanzione della squalifica per due gare effettive si rivela congrua in quanto alla condotta che ha causato l’espulsione nel corso della prima frazione di gioco si è aggiunto il comportamento tenuto dallo stesso tesserato al termine della gara e riportato sia dal commissario di campo che dal collaboratore della procura federale. Alla reiezione dell’appello segue l’incameramento della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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