F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 29 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DARIO BARRACO, SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70DIV del 20.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104/CGF del 29 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 129/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
3) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DARIO BARRACO, SEGUITO GARA LATINA/BENEVENTO DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70DIV del 20.11.2012)
Con preannuncio di reclamo del 21.11.2012, la società U.S. Latina Calcio S.r.l.., di Latina ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 27.11.2012. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, alla quale hanno partecipato il giocatore Barraco e l’Avv. Simone Di Leginio. L’episodio in contestazione si colloca, temporalmente, al termine della partita Latina/Benevento, del 18.11.2012, allorché, mentre i giocatori e gli ufficiali di gara rientravano negli spogliatoi, il giocatore del Latina Diego Barraco si rivolgeva agli atleti avversari gridando loro una frase, puntualmente riportata dall’assistente arbitrale nel suo referto, ritenuta dal Giudice di prime cure come integrante un comportamento offensivo e gravemente provocatorio, tale da essere sanzionato con la squalifica per due gare effettive. Nella memoria difensiva della Società, si inquadra, preliminarmente, l’episodio nel clima di grande tensione creatosi al termine della partita allorché la squadra ospitante era riuscita a pareggiare il numero di segnature, evento che, a suo dire, aveva scatenato un clima “particolarmente astioso a causa del comportamento intimidatorio posto in essere da parte di alcuni tesserati della società Benevento calcio sia nei confronti della formazione del Latina calcio che nei confronti della terna arbitrale…”. Quale destinatario di espressioni polemiche di alcuni giocatori del Benevento Calcio, come assume la reclamante richiamando il rapporto del collaboratore della Procura Federale, il calciatore Barraco avrebbe risposto rivolgendo agli avversari la frase che il giudicante ha reputato gravemente ingiuriosa e dotata di potenzialità provocatoria, priva di ulteriori conseguenze solo per il tempestivo intervento dei compagni di squadra e dei dirigenti della medesima società pontina. La difesa, pur ammettendo che la reazione del sig. Barraco non sia stata “propriamente in linea con i principi informatori” dell’Ordinamento Sportivo, ritiene di poter invocare l’attenuante della provocazione/minaccia subìta dal medesimo da parte dei giocatori avversari e reputando, altresì che “la fattispecie de qua rientra, chiaramente, tra le causa di giustificazione ammesse e disciplinate dal Codice Penale ex art. 54”. In estrema sintesi, il motivo di gravame si fonda sull’eccessività della sanzione inflitta al calciatore, ingiustamente provocato e descritto come atleta che ha sempre tenuto un comportamento corretto, al termine di una gara che ha visto manifestarsi un forte coinvolgimento emozionale da parte di molti dei suoi partecipanti e, per questo, si conclude per la riduzione della squalifica comminata in prime cure. Nello stesso senso le argomentazioni esposte, nel corso dell’odierna riunione, sia dal calciatore che dall’avv. Di Leginio. La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto dell’assistente di gara direttamente interessato, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettivo accadimento dell’episodio riferito dall’ufficiale di gara, il cui referto fa piena prova di esso. Ciò precisato, deve osservarsi che il comportamento sanzionato è consistito nell’aver rivolto ai giocatori avversari una frase gravemente ingiuriosa, accompagnata da un atteggiamento provocatorio, foriero di possibili, gravi conseguenze, verso gli stessi avversari, neutralizzato solo dal tempestivo e fattivo intervento di terzi. L’episodio, che incontestabilmente si evidenzia come censurabile e grave (e questo malgrado il tentativo di svilirlo da parte della stessa Società reclamante) non può trovare una sua attenuata valutazione nell’asserita “provocazione” recata dai giocatori avversari. Le argomentazioni cui ha fatto ricorso la difesa del calciatore e, soprattutto i richiami all’attenuante della provocazione e alla scriminate dello stato di necessità appaiono del tutto inconferenti e non possono essere condivisi. In primo luogo la dedotta attenuante, che trova la sua sede disciplinare nell’art. 62 n. 2 c.p. non può essere invocata perché “Ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo "stato d'ira", costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il "fatto ingiusto altrui", costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari circostanze, inappropriati; c) un rapporto di causalità psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse” (Cass. Pen. Sez. I n. 5056/2011) e, a maggior ragione, l’esimente dello stato necessità non appare utilmente evocabile poiché “In tema di cause di giustificazione, l'allegazione da parte dell'imputato dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità deve basarsi non già su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, bensì su dati di fatto concreti, tali da giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in tale stato” (Cass. Pen. Sez. VI n. 18711/2012). Nulla di tutto questo si rinviene negli atti degli ufficiali di gara: non una manifestazione altrui connotata da particolare animosità né uno stato, reale o supposto, di immediato pericolo non altrimenti rimediabile. Si è in presenza, invece, da parte del calciatore Barraco, di un irrazionale impulso di scherno e dileggio, sicuramente offensivo, non giustificato da alcuno stato di esasperata emotività e non assistito da alcuna componente di razionale resipiscenza ma, al contrario, non giunto ad ulteriori conseguenze solo per l’assennato comportamento altrui. Ad avviso della Corte quanto riferito in atti deve essere scrutinato nel quadro della disposizione di cui all’art. 19, punto 4 lett. A) C.G.S. allorchè si prevede, come sanzione minima, la squalifica di due giornate di gara in caso di condotta gravemente antisportiva. E non può esservi dubbio che la condotta incriminata rechi in sé tutti i requisiti per essere valutata come gravemente antisportiva e non semplicemente, come vorrebbe la reclamante, “non proprio in linea” con le norme deontologiche sportive. La fattispecie esaminata non può, quindi, andare esente da censura sotto questo profilo, cui il Giudice di prime cure ha irrogato la sanzione minima, non ricorrendo, obiettivamente, circostanze di particolare valore per attenuare la sanzione minima edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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