F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAGNENA NICOLA SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/ MATERA CALCIO DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL S.S. SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAGNENA NICOLA SEGUITO GARA SANT’ANTONIO ABATE/ MATERA CALCIO DELL’11.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012) La S.S. Sant’Antonio Abate proponeva ricorso avverso la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 14.11.2012, con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Lagnena Nicola. Attraverso i motivi di doglianza la società ha censurato la decisione del Giudice di prime cure per eccessività e sproporzione della sanzione e, pertanto, ne ha chiesto la riduzione. Tanto premesso, la Corte osserva: - le deduzioni difensive della società reclamante non possono trovare accoglimento; - quanto all’episodio violento nei confronti di un avversario, non ne è sostenibile né la natura fortuita né l’assenza di conseguenze fisiche, risultando, invece, provato dal referto arbitrale che il Lagnena lo abbia colpito con uno schiaffo al volto. Comunque è bene ribadire che la natura violenta della condotta, nella sua configurazione essenziale, non è determinata dall’effetto provocato ma dal semplice compimento. Pertanto, una volta accertati gli addebiti, la Corte deve valutare, rispetto ad essi, la congruità della sanzione inflitta. Sotto questo profilo la misura della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare certamente proporzionata alla qualificazione ed alla gravità dell’addebito attribuito al Lagnena. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S. Sant’Antonio Abate di Sant’Antonio Abate (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it