F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 5. RICORSO DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI AVVERSO LA NON AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A DELEGATO PER LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALLA ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA L.N.D.
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 30 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 130/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO DELLA SIG.RA ELISABETTA CORTANI AVVERSO LA NON AMMISSIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A DELEGATO PER LA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE ALLA ASSEMBLEA ELETTIVA DELLA L.N.D.
La Commissione Disciplinare Nazionale, riunita in speciale Collegio di garanzia elettorale, con telegramma del 28.11.2012, di cui la sig.ra Cortani Elisabetta veniva a conoscenza il successivo giorno 29.11.2012 alle ore 13:00, dava comunicazione alla predetta dell’esito delle verifiche del procedimento elettorale, ove veniva dichiarata la non idoneità della sua candidatura a Delegato Assembleare della Divisione Calcio Femminile della L.N.D., per non aver raggiunto il quorum previsto. Con atto del 29.11.2012 la Cortani preannunciava ricorso avverso il citato provvedimento cui seguiva, in data 30.11.2012 la presentazione dei motivi. Il ricorso in epigrafe risulta infondato. Questa Corte ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, evidenziato la “speciale esigenza di certezza che caratterizza il procedimento elettorale, quale principale strumento di attuazione e garanzia del principio democratico”, con conseguente impossibilità di applicare, nel procedimento elettorale, l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, anche perché la commissione elettorale deve attenersi rigidamente alle funzioni previste dalla legge (cfr. Cons. Stato Sez. V n. 1640/2010), escludendo, pertanto, qualsivoglia potere di regolarizzazione il cui uso “si porrebbe in contrasto con il dovere di assoluta imparzialità cui è tenuto l’organo che in posizione neutrale presiede alle operazioni elettorali”. Alla luce dei superiori principi, non può non evidenziarsi come potrebbe al più superarsi l’irregolarità delle designazioni, proposte dalle società A.C.F. Firenze A.S.D., RES Roma CF, ASD CF Acese, atteso che le stesse risultano trasmesse da un indirizzo di posta elettronico corrispondente a quello indicato nei rispettivi fogli di censimento; allo stesso risultato non potrebbe, tuttavia, pervenirsi per la designazione proposta dalla società FCF Como 2000 ASD, in considerazione del fatto che la mancata sottoscrizione della stessa, da parte del Presidente, anche a volerla imputare, come sostenuto nel ricorso, ad un mero errore di distrazione, non può essere, in alcun modo, oggetto di regolarizzazione postuma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla signora Elisabetta Cortani e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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