F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. CASTIGLIONE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI, CASTIGLIONE/TREVISO DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 53 del 4.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 116/CGF del 20 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 132/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. CASTIGLIONE S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO GIOVANISSIMI NAZIONALI, CASTIGLIONE/TREVISO DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 53 del 4.12.2012) L'incontro Castiglione/Treviso in calendario il 2.12.2012 per il Campionato Giovanissimi Nazionale non veniva disputato perchè l'arbitro riteneva il campo di gioco non regolamentare a causa della mancata segnatura delle linee laterali di demarcazione, per cui il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico infliggeva al sodalizio ospitante la punizione sportiva della perdita della gara (Com. Uff. n. 53 del 4.12.2012). Contro tale pronuncia ha reclamato a questo collegio il F.C. Castiglione sostenendo che l'inconveniente, a lui non imputabile, era stato determinato, come da allegata documentazione, dalle abbondanti piogge cadute nella zona persistentemente sin dal 29.11, e di essersi adoperato, senza risultati, essendo il terreno diventato acquitrinoso, per ripristinare la segnatura. Ha chiesto, a comprova dei suoi assunti, ulteriori accertamenti e, comunque, l'annullamento della sanzione a suo carico. L'appello, fondato, va accolto. Per ben inquadrare i termini della vicenda va ricordato come la ragione che indusse l'arbitro a non dare inizio alla gara in programma non fu l'impraticabilità del terreno di gioco, a suo dire sufficientemente agibile, bensì l'irregolarità dello stesso derivante dalla mancanza o insufficienza delle linee laterali che ne determinavano l'ampiezza. Ora, com'è agevole dedurre dalla documentazione prodotta - situazione meteorologica riguardante la zona interessata e dichiarazione del Sindaco del comune di Solferino, di ubicazione del campo - fu causato, dalle continue e forti piogge abbattutesi nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti l'incontro ''de quo'', di guisa che di esso non può farsi carico alla reclamante, la quale, anzi, secondo quanto risulta dal rapporto di gara, si adoperò, con solerzia e diligenza, per eliminarne gli effetti, ripristinando, senza peraltro riuscirvi, la segnatura, per le proibitive condizioni del terreno, impregnato di acqua, ai bordi del campo. La vicenda quindi, stante le sue stimmate di eccezionalità ed atipicità, va risolta col ricorso alla previsione normativa portata dall'art.17, 4° comma, ultima parte del C.G.S. disponendo l'effettuazione della gara del Campionato Giovanissimi Nazionale Castiglione - Treviso già programmata per il 2.12.2012. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal F.C. Castiglione s.r.l. di Castiglione delle Stiviere (Mantova), annulla il provvedimento impugnato e dispone la ripetizione della gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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