F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 20 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TIBONI CHRISTIAN SEGUITO GARA PISA/PRATO DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell’11.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CGF del 20 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
1) RICORSO DELL’A.C. PRATO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TIBONI CHRISTIAN SEGUITO GARA PISA/PRATO DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 82/DIV dell’11.12.2012)
Con nota, pervenuta via fax l’11.12.2012, il legale rappresentante della A.C. Prato S.p.A. di Prato ha preannunciato di voler proporre reclamo avverso la squalifica, per 2 giornate effettive di gara, comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al proprio tesserato/calciatore Christian Tiboni con la motivazione “per aver colpito con un pugno al volto un avversario, disinteressandosi del pallone”. Con memoria pervenuta nei termini, sottoscritta anche dal tesserato, sono stati esposti i motivi di censura avverso l’impugnata decisione, allegando, a riprova della errata qualificazione del fatto (e della conseguente sanzione), documentazione fotografica. In particolare, proprio facendo espresso rinvio alle riprese televisive e fotografiche (queste ultime allegate al gravame), si è manifestato il convincimento che la sanzione di cui oggi è cognizione sarebbe ingiusta perché nessun pugno sarebbe stato tentato o dato da parte del proprio giocatore, reo, al più, di un normale fallo di gioco nel tentativo (reciproco) di ostacolare l’avversario nel colpire il pallone in aria. Si propone, pertanto, una rappresentazione dell’evento quale mero gesto atletico, pur d’impeto, consistito nel poggiare il braccio destro sulla spalla dell’avversario, privo di qualsiasi volontà di colpirlo con violenza. I reclamanti negano, peraltro, che una tale volontà potesse concretizzarsi nel momento del distacco aereo e che, ove ciò fosse effettivamente avvenuto, il giocatore del Pisa, munito di mascherina protettiva per precedente infortunio, avrebbe certamente accusato significative conseguenze, non lamentate nell’occasione. In conclusione si ribadisce l’impossibilità, da parte del Tiboni, sia di poter che di voler dare un pugno al suo contendente e che quanto riportato dal direttore di gara sarebbe, di fatto, smentito dalla sequenza fotografica. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la data odierna con la partecipazione del calciatore interessato, che ha confermato quanto già dedotto in atti. La Corte esaminata la documentazione versata in atti, in primo luogo ritiene inammissibile la richiesta di prendere cognizione di immagini fotografiche (peraltro, per incidens, non di univoca lettura, almeno nel senso prospettato dalla reclamante) poiché, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., queste possono trovare ingresso, tra il materiale istruttorio e probatorio, solo nelle limitate ed eccezionali circostanze ivi espressamente contemplate, diverse da quella oggi scrutinata. A questo fine, premesso che il referto del direttore di gara versato in atti (al pari di quelli redatti dagli altri ufficiali di gara) fa piena prova di quanto relazionato, deve dirsi che l’efficacia fidefaciente attribuita dall’ordinamento sportivo a simili referti non può essere vulnerata da immagini che sono una mera rappresentazione visiva che, al più, si sovrappone – senza eliderla – a quella direttamente percepita e valutata dal direttore di gara, quest’ultima assistita però da una presunzione legale di attendibilità, comunemente definita come fede privilegiata. E l’arbitro dell’incontro ha testualmente riportato nel proprio referto di aver espulso il calciatore Tiboni per condotta violenta in quanto “colpiva con un pugno un avversario saltando per prendere il pallone di testa, disinteressandosi del pallone”: questo è l’elemento oggettivo che funge da parametro cognitivo e valutativo da quale non si può prescindere. Sulla base di quanto precede, la Corte ritiene che la condotta imputata al signor Tiboni, peraltro perfettamente coerente con le immagini proposte, sia ampiamente provata, non smentita da prova contraria, meritevole della sanzione irrogata con la decisione censurata, e, quanto alla misura della stessa, assolutamente congrua rispetto alla gravità degli accadimenti. La difesa del calciatore offre, invero, una ricostruzione dell’evento che, con serena valutazione, non appare francamente sostenibile, sia per quanto attiene alla dinamica dei fatti che alle argomentazioni dedotte a sostegno di una tesi, quella del semplice gesto agonistico, che, a tutta evidenza, non può essere condivisa. Reputa, a tal fine, la Corte che il gesto compiuto dal signor Tiboni non possa essere definito come semplice tentativo di ostacolare un avversario, peraltro poggiando il braccio teso sulla spalla dell’avversario (e quindi con il pugno vicino alla faccia dell’antagonista) ma deve essere letto come un vero e proprio atto di violenza fisica, ancorché tentata o, comunque, posta in essere con la cosciente e accettata probabilità che nell’azione il suo avversario potesse essere colpito, in faccia, con il pugno chiuso. Sotto questo profilo – e volendo attenersi ad un aspetto puramente dinamico – appare perciò non condivisibile la tesi difensiva che un pugno non possa essere dato in azione aerea. Ciò posto ed avuto riguardo alla complessiva ricostruzione di quanto addebitato al giocatore reclamante, espressione di un gesto da classificarsi sicuramente come violento nei confronti di un avversario, la Corte esprime il convincimento che la sanzione irrogata dal Giudice di prime cure sia stata assolutamente congrua, rispetto al parametro normativo offerto dall’art. 19.4 C.G.S., che prevede la squalifica minima, in simili casi, per tre giornate effettive di gara ma che, con tutta evidenza, il Giudice di primo grado ha attenuato, verosimilmente, nella considerazione dei favorevoli precedenti del calciatore Tiboni. La doglianza proposta deve, per quanto argomentato, respingersi con conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Prato S.p.A. di Prato. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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