F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 21 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA S.S.D. A R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITTORIO PRETE SEGUITO GARA NARDÒ/TARANTO F.C. 1927 DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 21 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 134/CGF del 03 Gennaio 2013 e su www.figc.it
1. RICORSO DELLA S.S.D. A R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VITTORIO PRETE SEGUITO GARA NARDÒ/TARANTO F.C. 1927 DEL 2.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 63 del 5.12.2012)
La società sportiva a r.l. Taranto Football Club 1927 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del 5.12.2012 con la quale quest’ultimo, in relazione alla gara tra Nardò Calcio e Taranto Football Club 1927, ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Prete Vittorio “per avere, a gioco fermo ed in reazione, colpito con un pugno un calciatore avversario riverso a terra”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica a 2 giornate la società ricorrente ha affermato che si è trattato di un colpo accidentale all’avversario senza nessuna volontarietà da parte del calciatore e senza alcuna conseguenza per l’avversario. La società ricorrente ha chiesto, pertanto, la riduzione della squalifica disposta dal Giudice Sportivo. Il ricorso deve essere rigettato in quanto la sanzione attribuita al calciatore appare congrua in relazione al comportamento da lui tenuto così come puntualmente riferito nel rapporto del Direttore di gara e non vi è motivo pertanto per modificare la precedente decisione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. a.r.l. Taranto Football Club 1927 di Taranto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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