COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1 RICORSO POLISPORTIVA TOLVE (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO LA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE MONTESANO FRANCESCO RIPORTATE SUL CU N.15 DEL 12.12.2012.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare 7.1 RICORSO POLISPORTIVA TOLVE (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO LA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTE DAL G.S. AL CALCIATORE MONTESANO FRANCESCO RIPORTATE SUL CU N.15 DEL 12.12.2012. La Commissione Disciplinare Territoriale composta dagli Avv.ti Michele Messina – Presidente – Giuseppe Giordano e Paolo Giordano, nella seduta del 22/12/2012, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla Società POLISPORTIVA TOLVE (Campionato Allievi Provinciali) avverso la squalifica del calciatore MONTESANO FRANCESCO come riportata sul C.U. n.15 del 12.12.2012; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che la Società reclamante non ha fatto richiesta di essere ascoltata; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei giudici sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità", né possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni addotte dalla reclamante,siano assolutamente generiche ed inconferenti rispetto alla natura dei fatti, come addotti negli atti ufficiali di gara, dai quali, di converso, emerge la particolare gravità della condotta violenta; P.Q.M. • In via preliminare dichiara, ai sensi dell’art.33 comma 6 CGS,l’inammissibilità del reclamo e, per l’effetto, conferma integralmente le decisioni del G.S. come riportate nel citato C.U. n.15 del 12.12.2012; • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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