COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 03.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. PRO AVIANO e del suo PRESIDENTE sig. FOLLEGOT Luciano.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 03.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a CARICO dell’A.S.D. PRO AVIANO e del suo PRESIDENTE sig. FOLLEGOT Luciano. Con raccomandata dd. 28.06.2012, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: - il sig. FOLLEGOT Luciano, Presidente dell’A.S.D. PRO AVIANO, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 32, commi 1 e 7 del Regolamento L.N.D., come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 della L.N.D. nonché dell'art. 35 N.O.I.F., “che prevede l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali le Società si iscrivono”. - l’A.S.D. PRO AVIANO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. conseguente a quella ascritta al suo Presidente. Nello specifico, veniva contestato ai deferiti di avere rinunciato alla partecipazione al Campionato Juniores Provinciali, dopo la pubblicazione della stagione sportiva 2011/2012. La convocazione. Con raccomandata tempestivamente inviata alle parti interessate il Presidente della C.D.T. notificava ai deferiti ed alla Procura Federale il formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per la riunione del 20.012.2012. Nessuna difesa scritta perveniva nei termini. Il dibattimento. Alla riunione 20.12.2012, dinanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale, dott. Salvatore Galeota nonché il sig. Luciano FOLLEGOT, per sé ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Il sig. FOLLEGOT dichiarava che la società aveva inizialmente iscritto la squadra Juniores al campionato, convinta di ben figurare; successivamente si è trovata, suo malgrado, nell'impossibilità oggettiva di potere partecipare, in quanto molti calciatori, per iniziativa personale di un altro dirigente, erano stati svincolati. All’esito della discussione le parti concludevano come in appresso, facendo verbalizzare le proprie dichiarazioni. suo presidente FOLLEGOT Luciano Le conclusioni. Il sig. FOLLEGOT, per sé ed in rappresentanza della società, ha chiesto in via preliminare di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S., concordandola con il rappresentante della Procura Federale nei seguenti termini: a) sanzione finale di € 200,00 di ammenda per la A.S.D. PRO AVIANO (Pena base € 300,00 ridotta di 1/3); b) sanzione finale dell’inibizione di giorni 10 per quanto riguarda la propria posizione personale (Pena base gg. 15 di inibizione ridotti di 1/3). La motivazione. Pacifica la materialità dei fatti contestati, non sussistono circostanze scriminanti, ricollegabili alla forza maggiore o al caso fortuito, che valgano ad escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e possano giustificare una pronuncia di esonero da responsabilità dei deferiti. La C.D.T. ritiene pertanto di accogliere l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti, reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG, con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti, applica: - al sig. FOLLEGOT Luciano l’inibizione per giorni 10 (dieci); - alla società A.S.D. PRO AVIANO l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).
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