COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 03.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri PEREZ SILVA DE MACHEDO Aryclecio, RIZZI Lucas Agostin, ASD BUTTRIO e ASD TRICESIMO

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 72 del 03.01.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg.ri PEREZ SILVA DE MACHEDO Aryclecio, RIZZI Lucas Agostin, ASD BUTTRIO e ASD TRICESIMO Con raccomandata 06.09.2012, il Vice Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: • il sig. PEREZ SILVA DE MACHEDO Aryclecio, tesserato per l’ASD BUTTRIO, e il sig. RIZZI Lucas Agostin tesserato per l’ASD TRICESIMO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma I, del C.G.S., “per avere, al termine della gara del Campionato Regionale Juniores Tricesimo-Buttrio del 18.2.2012, dato vita ad una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva mediante scambio di insulti ed azioni violente da cui derivavano conseguenza per la reciproca incolumità fisica.” • La ASD BUTTRIO e la ASD TRICESIMO per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 del C.G.S., in conseguenza degli addebiti ascritti ai propri tesserati. Il dibattimento. Convocati ritualmente dal Presidente della C.D.T. le società e i tesserati deferiti, nonché la Procura Federale per la riunione del 20 dicembre 2012, nessuna difesa scritta è pervenuta entro i termini. All’udienza del 20 dicembre 2012, dinnanzi all’intestata Commissione sono comparsi: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota; il sig. PEREZ SILVA DE MACHEDO Aryclecio e la presidente della ASD BUTTRIO sig.ra Irene Revelant. Nessuno per il sig. RIZZI né per la ASD TRICESIMO. TRICESIMO e dei sigg.ri PEREZ SILVA DE MACHEDO Aryclecio e RIZZI Lucas Agostin Le conclusioni La Procura Federale ha formulato le seguenti richieste: a carico della società ASD BUTTRIO l’ammenda di € 300,00 (trecento), a carico della ASD TRICESIMO la ammenda di € 100.00 (cento); a carico del sig. PEREZ SILVA DE MACHEDO Aryclecio, squalifica per giorni 30; a carico del sig. RIZZI Lucas Agostin squalifica di giorni 10. I comparenti così concludevano: PEREZ SILVA DE MACHEDO Aryclecio chiedeva applicazione della sanzione nella misura ridotta della squalifica di giorni 20, cui aderiva la Procura federale; ASD BUTTRIO chiedeva il proscioglimento. La motivazione. A fine gara, secondo una dinamica sfuggita all’Arbitro, il quale precedeva i due contendenti nel percorso verso gli spogliatoi, i due calciatori hanno avuto modo e tempo di reciprocamente scambiarsi una serie di insulti e di gravi azioni violente, che hanno portato il sig. RIZZI a farsi riconoscere nell’immediatezza dal Pronto Soccorso un trauma cranico lieve con ferita lacero contusa sovraorbitaria; il sig. PEREZ , due giorni dopo, a riferire in Pronto Soccorso di un trauma cranico da pugno. In sede dibattimentale, nell’ingiustificata assenza del RIZZI, il PEREZ riferiva di essersi limitato a difendersi da un attacco da retro del RIZZI, e non negava la sostanza dell’addebito, che però sarebbe accaduto, per quanto di sua responsabilità, solo in reazione al violento attacco dell’avversario. La presidente della ASD BUTTRIO inutilmente destinava i propri strali a carico del Direttore di Gara, che a sua detta avrebbe dovuto preoccuparsi di seguire, anziché precedere, tutti i calciatori fino agli spogliatoi. Il sig. PEREZ, riconoscendo la propria condotta, se ne assumeva la responsabilità quale pronta reazione all’attacco subito. Il TRICESIMO, così come il sig. RIZZI non si è difeso in alcun modo. I fatti descritti in deferimento devono ritenersi effettivamente accertati, vuoi perché confermati dall’istruttoria, vuoi perché comunque confessati dal PEREZ. La responsabilità dei due tesserati si riverbera necessariamente sulle due società a titolo di responsabilità oggettiva. Le dinamiche accertate non permettono però di distinguere analiticamente la graduazione delle responsabilità che hanno condotto al deplorevole episodio, ragion per cui la CDT ritiene di porre sullo stesso piano le due condotte violente, e di non conferire agli esiti traumatici riscontrati in ProntoSoccorso, leggermente più seri in capo al RIZZI rispetto al PEREZ, alcun particolare rilievo ai fini sanzionatori. Resta ferma ed assodata la gravità delle due condotte violente, le quali debbono essere adeguatamente sanzionate. Prima che termini la fase dibattimentale, il sig. PEREZ ha concordato con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. La C.D.T. reputa corretta la qualificazione dei fatti come prospettata dalle parti e congrua la sanzione da esse concordata P.Q.M. con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente, dispone a carico del sig. PEREZ SILVA DE MACHEDO Aryclecio la squalifica per giorni 20 (venti). Decidendo nel merito in ordine agli altri deferiti, la C.D.T. dispone: a carico del Sig. RIZZI Lucas Agostin la squalifica per giorni 30 (trenta); a carico della società ASD BUTTRIO l’ammenda di € 300,00 (trecento); a carico della società ASD TRICESIMO l’ammenda di € 300,00 (trecento). Ai sensi dell'art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell'art. 38/8 C.G.S. Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
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