COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSIO DI BISCEGLIA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 E 4 DEL CGS E DELLA SOCIETA’ G.S. NUOVA TOR TRE TESTE PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSIO DI BISCEGLIA
PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 E 4 DEL CGS E DELLA
SOCIETA’ G.S. NUOVA TOR TRE TESTE PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI
DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota del 23-8-2012 ha trasmesso alla Procura
Federale per le opportune valutazione copia di un articolo apparso sul quotidiano “Il Corriere
Laziale” in cui vengono riportate, tra virgolette, alcune dichiarazioni rilasciate al suddetto organo di
informazione del Sig. Alessio Di Bisceglia, copresidente del G.S.D. Nuovo Tor Tre Teste. La
Procura Federale, dalla lettura dell’articolo, ha rilevato, tra le diverse dichiarazioni rilasciate da
dirigenti in occasione della composizione dei gironi del campionato regionale Juniores d’Elite, che
il Sig. Di Bisceglia ha espresso giudizi ed espressioni allusive e lesive della reputazione
dell’organizzazione federale e nello specifico del C.R. lazio dichiarando testualmente: “Cambia
poco tanto statistiche alla mano già sappiamo chi vincerà il campionato” e quindi, osservato che
non vi è stata alcuna smentita al contenuto dell’articolo né da parte dell’interessato né dalla scoietà
di appartenenza e che il comportamento del Di Bisceglia appare rilevante sotto il profilo
disciplinare in chiara violazione del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché
dei principi di correttezza e probità di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS, provvedeva al
deferimento.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi.
Alla riunione compariva il deferito Di Bisceglia che affermava come l’intervista fosse stata
telefonica ed all’affermazione del giornalista che il sorteggio era stato fortunato in quanto il Tor Tre
Teste era stato inserito nel girone B, lui aveva replicato affermando semplicemente che,
statisticamente, la squadra da battere restava il Tor di Quinto che era andato in finale negli ultimi
dieci anni. La sua affermazione era priva di alcuna dietrologia e risultava solo un omaggio
all’indubbia forza della consorella conclamata dai successi ottenuti negli anni.
La Procura Federale riteneva invece sussistere gli addebiti e richiedeva per la società Nuova Tor
Tre Teste l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 e per il dirigente l’inibizione di
mesi tre.
Ritiene la Commissione che gli addebiti, quantomeno dal punto di vista soggettivo, non siano
pienamente provati. Infatti le affermazioni riportate nell’intervista possono essere lette in almeno
due modi. Da un lato come semplice riconoscimento della irrilevanza del sorteggio rispetto al dato
statistico che vuole alcune società come protagoniste del campionato, indipendentemente dalla
composizione dei gironi, con particolare riferimento alla società Tor di Quinto, che ha inanellato
una serie di successi e di partecipazione alle finali negli ultimi anni e dall’altro come maliziosa
insinuazione che, tali risultati, siano in qualche misura agevolati se non predisposti da una regia
occulta che condizioni le decisioni organizzative ed arbitrali. L’analisi letterale delle espressioni
riportate nell’articolo non è univoca, da un lato milita per la prima ipotesi il richiamo alla statistica
contenuto nella frase attribuita al Di Bisceglia, dall’altro milita per la seconda l’allusione al
“contentino” che verrebbe dato ora all’una ora all’altra delle antagoniste. Le espressioni, quindi,
seppur potenzialmente allusive, non possono essere univocamente considerate come lesive del
prestigio degli organi federali ed, a tal fine, non può essere ignorata la difesa del deferito che ha
ribadito come non volesse minimamente mettere in dubbio la correttezza della gestione dei
campionati ma solo genericamente contestare al giornalista che il sorteggio sulla composizione dei
gironi potesse in qualche modo influenzare il risultato finale. A fronte di queste emergenze i deferiti
vanno quindi prosciolti dall’addebito in quanto il fatto ascritto non costituisce violazione delle norme
invocate
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di prosciogliere i deferiti dalle incolpazioni ascritte.
Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. ALESSIO DI BISCEGLIA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 E 5 COMMA 1 E 4 DEL CGS E DELLA SOCIETA’ G.S. NUOVA TOR TRE TESTE PER RESPONSABILITA’ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS"