COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ANATOLIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DELL’8-11-2012 IN MERITO ALLA GARA CORVARO 2012 – S. ANATOLIA DEL 4-11-2012 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI RIETI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ANATOLIA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DELL’8-11-2012 IN MERITO ALLA GARA CORVARO 2012 – S. ANATOLIA DEL 4-11-2012 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI RIETI La Società Sant’Anatolia ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo con la quale era stata punita con la perdita della gara con il punteggio di 3 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 per prima rinuncia. Il Giudice, a sostegno della sua decisione, aveva rilevato che al 20° del secondo tempo l’Arbitro aveva sospeso momentaneamente l’incontro, a seguito di un malore occorso al calciatore Amanzi Emanuele della società Sant’Anatolia, dentro lo spogliatoio riservato alla squadra di casa, che si era atteso l’arrivo di un’autoambulanza e dei primi soccorsi prestati all’infortunato. Ripartita l’ambulanza con a bordo il calciatore Amanzi, l’Arbitro aveva invitato i due capitani a riprendere il gioco ma il capitano della società Sant’Anatolia aveva manifestato l’intenzione di non riprendere la gara da parte della sua squadra, per la preoccupazione e lo stato d’animo derivante dalle condizioni del loro compagno di squadra; che l’Arbitro non aveva potuto far altro che sospendere l’incontro a quel punto e richiedere, ottenendola, una dichiarazione scritta del capitano della società Sant’Anatolia; che, essendo state ripristinate le normali condizioni per riprendere la gara, doveva intendersi la società Sant’Anatolia rinunciataria a tutti gli effetti con le conseguenti sanzioni previste in questo caso. La reclamante sostiene invece nel suo scritto difensivo che il malore subito dall’Amanzi non sarebbe stato altro che la conseguenza di una proditoria aggressione subita dal calciatore Frezzini Antonio della società Corvaro 2012. In effetti i due calciatori erano stati espulsi per reciproche scorrettezze e l’Amanzi si sarebbe recato nello spogliatoio della società avversaria per riconciliarsi con il Frezzini e gli avrebbe porto la mano in segno di pace ricevendone per tutta risposta un pugno all’altezza dell’occhio di tale violenza che ne aveva provocato lo svenimento senza alcun accenno iniziale di ripresa. Solo dopo le cure mediche prestate dal personale del 118 intervenuto sul campo il calciatore aveva dato segni di labile ripresa ed aveva raccontato gli avvenimenti, seppur in maniera confusa, mettendone al corrente i compagni di squadra. Solo a seguito di tale conoscenza dei fatti i calciatori del Sant’Anatolia, fortemente turbati, avevano ritenuto di non poter proseguire la gara. In tutto questo frangente l’Arbitro, invece di accertare i fatti, si era limitato a richiedere se vi fosse l’intenzione di riprendere il gioco ed aveva poi decretato la fine dell’incontro, riportando nel suo referto la versione del malore e non dell’aggressione subita dall’Amanzi. Richiede dunque l’annullamento della decisione impugnata ed in via subordinata di poter riprendere l’incontro dal 20’ del secondo tempo. La società Corvaro 2012 ha fatto pervenire delle controdeduzioni con le quali, però, si limita a descrivere il fattivo comportamento dei calciatori e dirigenti a favore dell’Amanzi, ed afferma che, al momento, non era possibile conoscere quali fossero le cause del malore accusato dal calciatore e, vista l’obiettiva gravità della situazione, non avevano pensato minimamente a scrutinare le cause, ma vi era la grande preoccupazione solo per le condizioni del calciatore. Conviene sul fatto che, obiettivamente, non vi fossero le condizioni per proseguire la gara, non tanto perché i calciatori ed i dirigenti del Sant’Anatolia volessero seguire il calciatore Amanzi in ospedale per sincerarsi delle sue condizioni, quanto perché, stante l’apparente gravità delle condizioni del calciatore, esamine completamente per diversi minuti, non c’erano più le condizioni di spirito per proseguire l’incontro. Assicurava infine di aver sospeso, in attesa delle decisioni della giustizia sportiva, da ogni attività il calciatore Frezzini. Quale nota bene alla loro lettera ritenevano di aggiungere che non gli sembrava giusta l’applicazione di una multa alla società Sant’Anatolia. La Commissione Disciplinare convocava poi il direttore di gara che, a chiarimenti, dichiarava di non aver avuto alcuna possibilità di conoscere le cause del malore subito dal calciatore Amanzi in quanto il tutto si era svolto nell’ambito degli spogliatoi, che il calciatore sembrava effettivamente in condizioni gravi e solo nell’ambulanza aveva dato segni di ripresa rivolgendosi ai suoi compagni di squadra, che la gara era rimasta sospesa per circa 25 minuti e che, infine, al momento di riprendere il gioco il capitano della squadra Sant’Anatolia aveva ritenuto di non riprendere il gioco senza però accennare ad una aggressione, anche se aveva sentito dire che ci fosse l’ipotesi che il calciatore fosse stato colpito da un pugno ma questo in maniera del tutto generica ed aleatoria. Ritiene la Commissione Disciplinare che la decisione del Giudice Sportivo sia corretta nell’attribuire alla società Sant’Anatolia la punizione sportiva della perdita della gara mentre possa essere accolto il ricorso in relazione alle sanzioni accessorie della penalizzazione di un punto in classifica e dell’ammenda. In effetti sia il reclamo che le controdeduzioni che le dichiarazioni integrative del direttore di gara convergono sul punto che il malore del calciatore Amanzi non sia stato attribuito subito, dalla generalità dei presenti, all’aggressione subita ma piuttosto ad uno svenimento di incerta causa, così come tutte le versioni fornite concordano sul punto che il calciatore avesse già denotato segni di ripresa quando è stato caricato sull’ambulanza. Quindi non vi era motivo al momento per sospendere la gara e la decisione della società Sant’Anatolia non può essere giustificata. D’altro canto, però, non si può considerare la stessa rinunciataria, in quanto sia il risultato della gara ancora in bilico, sia le condizioni obiettive in cui è maturata la decisione, non appaiono caratterizzate dall’intenzione di sottrarsi volontariamente all’impegno agonistico quanto, piuttosto, da un clima di generale confusione e preoccupazione per le condizioni del compagno di squadra. La Commissione ritiene infine che gli atti vadano rimessi alla Procura Federale per l’accertamento delle effettive responsabilità delle gravi lesioni riportate dal calciatore Amanzi, per l’adozione all’esito dei provvedimenti disciplinari conseguenti Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA In parziale accoglimento del reclamo proposto, di annullare la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00 a carico della società Sant’Anatolia, fermo il resto. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per gli accertamenti di cui alla parte motiva La tassa reclamo va restituita.
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