COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL- GENZANO C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE TARDIOLI GASTONE GINO AL 30.11.2013, SQUALIFICA DELL’ALLENATORE TARDIOLI PIERLUIGI FINO AL 30.4.2013, SQUALIFICA DEL CALCIATORE BATTISTI MATTEO FINO AL 31.12.2015, DEL CALCIATORE DE NEGRI IVAN FINO AL 30.11.2015 E DEL CALCIATORE TOMBOLINI ANDREA FINO AL 31.1.2014 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 18C5 DEL 14.11.2012 (Gara: PAVONA C5 – POL. GENZANO C5 del 14.11.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL- GENZANO C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 400 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE TARDIOLI GASTONE GINO AL 30.11.2013, SQUALIFICA DELL’ALLENATORE TARDIOLI PIERLUIGI FINO AL 30.4.2013, SQUALIFICA DEL CALCIATORE BATTISTI MATTEO FINO AL 31.12.2015, DEL CALCIATORE DE NEGRI IVAN FINO AL 30.11.2015 E DEL CALCIATORE TOMBOLINI ANDREA FINO AL 31.1.2014 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 18C5 DEL 14.11.2012 (Gara: PAVONA C5 – POL. GENZANO C5 del 14.11.2012 – Campionato C5 Serie D Roma) La Società reclamante, dolendosi delle decisioni assunte dal giudice di primo grado, chiede il loro annullamento o quanto meno una significativa riduzione, riconducendo i fatti addebitati ai propri tesserati ad eccessive proteste e contestando l’esclusiva responsabilità dei propri sostenitori in relazione ai fatti accaduti. In particolare, la Società GENZANO CALCIO A 5 sostiene che il direttore di gara non sarebbe stato in grado di distinguere le due avverse tifoserie, già durante che a fine gara. Per quanto riguarda i tesserati, la ricorrente assume che né l’allenatore TARDIOLI PIERLUIGI, né il dirigente TARDIOLI GIACOMO avrebbero usato violenza contro l’arbitro, limitandosi a veementi proteste. Circa i calciatori BATTISTI, DEL NEGRI e TOMBOLINI, continua la reclamante, non si sono verificati, da parte loro, gesti di violenza contro l’arbitro. Tali istanze sono state ribadite in sede di audizione della Società, tranne l’ammissione di responsabilità dei dirigenti. Tutto quanto assunto dalla Società GENZANO CALCIO A 5 è totalmente smentito dal contenuto degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) in cui vengono descritti comportamenti e gesti ben diversi da quelli rappresentati dalla Ricorrente. Tale descrizione dei fatti è stata puntualmente confermata dall’arbitro, ascoltato da questo Organo di Giustizia Sportiva, in sede di supplemento di referto. Il Direttore di gara, infatti, ha narrato con chiarezza gli episodi oggetto di contestazione ed in dettaglio: - l’allenatore TARDIOLI PIERLUIGI lo spintonava dopo esser stato allontanato; - il Dirigente TARDIOLI GASTONE, a fine gara, lo colpiva con uno schiaffo al viso, causandogli dolore; - sempre al termine dell’incontro, i calciatori BATTISTI, DEL NEGRI e TOMBOLINI, rispettivamente lo colpivano con un calcio ad una gamba, uno sputo al viso ed una manata al volto. Da ultimo, l’arbitro fa presente di essere rimasto per circa 30 minuti sul terreno di giuoco per la condotta minacciosa dei sostenitori della Società GENZANO CALCIO A 5, i quali gli lanciavano contro ghiaia, attingendolo ad un occhio e causandogli una ferita sotto la palpebra; il Direttore di gara precisa di non aver avuto dubbi circa l’appartenenza della tifoseria alla Società ricorrente, in quanto i sostenitori locali si erano posti a sua protezione per fargli raggiungere gli spogliatoi. Alla luce di quanto sopra, appaiono chiaramente insostenibili le lamentele della ricorrente stessa e altresì adeguate le sanzioni inflitte in primo grado, per cui questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società POL. GENZANO CALCIO A 5 e, quindi, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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