• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL- GENZANO C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 400 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO DELLA SOCIETA’
RECLAMANTE, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE TARDIOLI GASTONE GINO AL 30.11.2013,
SQUALIFICA DELL’ALLENATORE TARDIOLI PIERLUIGI FINO AL 30.4.2013, SQUALIFICA
DEL CALCIATORE BATTISTI MATTEO FINO AL 31.12.2015, DEL CALCIATORE DE NEGRI
IVAN FINO AL 30.11.2015 E DEL CALCIATORE TOMBOLINI ANDREA FINO AL 31.1.2014
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 18C5 DEL 14.11.2012
(Gara: PAVONA C5 – POL. GENZANO C5 del 14.11.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL- GENZANO C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 400 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO DELLA SOCIETA’
RECLAMANTE, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE TARDIOLI GASTONE GINO AL 30.11.2013,
SQUALIFICA DELL’ALLENATORE TARDIOLI PIERLUIGI FINO AL 30.4.2013, SQUALIFICA
DEL CALCIATORE BATTISTI MATTEO FINO AL 31.12.2015, DEL CALCIATORE DE NEGRI
IVAN FINO AL 30.11.2015 E DEL CALCIATORE TOMBOLINI ANDREA FINO AL 31.1.2014
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 18C5 DEL 14.11.2012
(Gara: PAVONA C5 – POL. GENZANO C5 del 14.11.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)
La Società reclamante, dolendosi delle decisioni assunte dal giudice di primo grado, chiede il loro
annullamento o quanto meno una significativa riduzione, riconducendo i fatti addebitati ai propri
tesserati ad eccessive proteste e contestando l’esclusiva responsabilità dei propri sostenitori in
relazione ai fatti accaduti.
In particolare, la Società GENZANO CALCIO A 5 sostiene che il direttore di gara non sarebbe
stato in grado di distinguere le due avverse tifoserie, già durante che a fine gara.
Per quanto riguarda i tesserati, la ricorrente assume che né l’allenatore TARDIOLI PIERLUIGI, né
il dirigente TARDIOLI GIACOMO avrebbero usato violenza contro l’arbitro, limitandosi a veementi
proteste.
Circa i calciatori BATTISTI, DEL NEGRI e TOMBOLINI, continua la reclamante, non si sono
verificati, da parte loro, gesti di violenza contro l’arbitro.
Tali istanze sono state ribadite in sede di audizione della Società, tranne l’ammissione di
responsabilità dei dirigenti.
Tutto quanto assunto dalla Società GENZANO CALCIO A 5 è totalmente smentito dal contenuto
degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) in cui vengono descritti comportamenti
e gesti ben diversi da quelli rappresentati dalla Ricorrente.
Tale descrizione dei fatti è stata puntualmente confermata dall’arbitro, ascoltato da questo Organo
di Giustizia Sportiva, in sede di supplemento di referto.
Il Direttore di gara, infatti, ha narrato con chiarezza gli episodi oggetto di contestazione ed in
dettaglio:
- l’allenatore TARDIOLI PIERLUIGI lo spintonava dopo esser stato allontanato;
- il Dirigente TARDIOLI GASTONE, a fine gara, lo colpiva con uno schiaffo al viso, causandogli
dolore;
- sempre al termine dell’incontro, i calciatori BATTISTI, DEL NEGRI e TOMBOLINI, rispettivamente
lo colpivano con un calcio ad una gamba, uno sputo al viso ed una manata al volto.
Da ultimo, l’arbitro fa presente di essere rimasto per circa 30 minuti sul terreno di giuoco per la
condotta minacciosa dei sostenitori della Società GENZANO CALCIO A 5, i quali gli lanciavano
contro ghiaia, attingendolo ad un occhio e causandogli una ferita sotto la palpebra;
il Direttore di gara precisa di non aver avuto dubbi circa l’appartenenza della tifoseria alla Società
ricorrente, in quanto i sostenitori locali si erano posti a sua protezione per fargli raggiungere gli
spogliatoi.
Alla luce di quanto sopra, appaiono chiaramente insostenibili le lamentele della ricorrente stessa e
altresì adeguate le sanzioni inflitte in primo grado, per cui questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società POL. GENZANO CALCIO A 5 e, quindi, di
confermare le decisioni impugnate.
La tassa reclamo va incamerata.
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Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL- GENZANO C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
AMMENDA DI € 400 E SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO DELLA SOCIETA’
RECLAMANTE, INIBIZIONE DEL DIRIGENTE TARDIOLI GASTONE GINO AL 30.11.2013,
SQUALIFICA DELL’ALLENATORE TARDIOLI PIERLUIGI FINO AL 30.4.2013, SQUALIFICA
DEL CALCIATORE BATTISTI MATTEO FINO AL 31.12.2015, DEL CALCIATORE DE NEGRI
IVAN FINO AL 30.11.2015 E DEL CALCIATORE TOMBOLINI ANDREA FINO AL 31.1.2014
ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 18C5 DEL 14.11.2012
(Gara: PAVONA C5 – POL. GENZANO C5 del 14.11.2012 – Campionato C5 Serie D Roma)"