COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 E LA DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO A CARICO DELLA STESSA E DI INIBIZIONE FINO AL 28.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE DE SPIRITO GIANCARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 39 C5 DEL 22.11.2012 (Gara: VALENTIA – VIRTUS ANGUILLARA del 17.11.2012 – Campionato C5 Serie C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 04.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 E LA DIFFIDA DEL CAMPO DI GIOCO A CARICO DELLA STESSA E DI INIBIZIONE FINO AL 28.12.2013 A CARICO DEL DIRIGENTE DE SPIRITO GIANCARLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 39 C5 DEL 22.11.2012 (Gara: VALENTIA – VIRTUS ANGUILLARA del 17.11.2012 – Campionato C5 Serie C2) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la ricorrente ha lamentato la eccessività delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo deducendo, a tal riguardo, quanto segue: il Dirigente DE SPIRITO avrebbe rivolto soltanto espressioni irriguardose, ma non offensive, nei confronti dell’arbitro; il Direttore di gara sarebbe stato colpito dalla telecamera utilizzata da un sostenitore, in maniera del tutto involontaria, a causa della calca creatasi nel sottopassaggio che conduceva agli spogliatoi; in occasione dell’aggressione subita dall’arbitro, all’uscita dell’impianto sportivo, proprio l’intervento dell’allenatore della Società VIRTUS ANGUILLARA aveva messo fine a detta aggressione. Per tali motivi, la reclamante ha quindi chiesto una riduzione delle sanzioni. Ascoltato in sede di supplemento, l’arbitro ha riferito che il Dirigente DE SPIRITO GIANCARLO, dopo essere stato allontanato per proteste, si era posizionato sulla tribuna, e per tutta la durata dell’incontro gli aveva rivolto pesanti insulti; inoltre, al termine della gara, egli era rientrato nella zona degli spogliatoi e aveva rinnovato gli insulti e le offese, anche nei confronti della categoria arbitrale. Considerato il comportamento reiteratamente offensivo posto in essere dal suddetto Dirigente, comportamento ancor più censurabile per l’incarico ricoperto, deve quindi considerarsi del tutto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Quanto poi agli atti violenti subiti dall’arbitro, sia al termine dell’incontro che all’uscita dell’impianto sportivo, il Direttore di gara ha precisato che, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, un sostenitore dell’ANGUILLARA lo aveva insultato e, tenendo in mano una telecamera, gli aveva detto “ho registrato tutto, sei rovinato”; subito dopo, con gesto volontario e diretto, lo aveva colpito con la telecamera all’altezza dello zigomo sinistro, causandogli dolore e un arrossamento della pelle. L’arbitro ha inoltre riferito che, all’uscita dell’impianto sportivo, mentre accompagnato da un Dirigente della Società VALENTIA, si stava dirigendo verso la propria autovettura parcheggiata a pochi metri di distanza, un sostenitore della Società VIRTUS ANGUILLARA, che si trovava insieme ad alcuni giocatori di detta Società, lo aveva insultato ripetutamente e subito dopo si era avventato contro di lui, riuscendo a colpirlo con due calci sulle gambe, un pugno sul braccio e due schiaffi sulla nuca, sebbene in Dirigente della Società VALENTIA si fosse interposto tra loro. L’aggressore si era dato poi alla fuga, allorquando era intervenuto, a difesa, anche l’allenatore della VIRTUS ANGUILLARA. Confermati, alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro, i gravi gesti di natura violenta compiuti dai propri sostenitori, deve quindi ritenersi del tutto congrua e adeguata la sanzione pecuniaria comminata a carico della Società VIRTUS ANGUILLARA. Tenuto conto del comportamento fattivo posto in essere dall’allenatore della Società VIRTUS ANGUILLARA, nonché della mancanza di esiti significativi per quanto concerne i gesti violenti subiti dall’arbitro, questa Commissione ritiene tuttavia di poter annullare il provvedimento disciplinare della diffida del campo di gioco. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo relativo all’inibizione del dirigente DE SPIRITO GIANCARLO. Di annullare il provvedimento della diffida del campo di gioco a carico della Società VIRTUS ANGUILLARA FUTSAL, confermando l’ammenda di € 1.000 a carico della stessa. La tassa reclamo va restituita.
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