LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.98 del 08.01.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PRO PATRIA – MILAN

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N.98 del 08.01.2013 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA PRO PATRIA - MILAN - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali, o s s e r v a che durante la gara in oggetto un gruppo di sostenitori della società Pro Patria assumeva un comportamento provocatorio in occasione delle giocate dei calciatori di colore della squadra avversaria; - che tali comportamenti dapprima consistevano in fischi per trasformarsi successivamente in ululati e in manifestazioni di chiaro contenuto di discriminazione razziale; - che i predetti episodi, già rilevati dal direttore di gara, causavano la reazione del calciatore n. 10 Kevin Prince Boateng del Milan, il quale dopo aver calciato con violenza il pallone verso il predetto gruppo dei sostenitori, manifestava l’intenzione di abbandonare il campo; - che tutti gli altri calciatori del Milan abbandonavano il terreno di gioco, costringendo l’arbitro ad una sospensione della gara; - che il Capitano del Milan Ambrosini Massimiliano, il dirigente accompagnatore e l’allenatore della medesima società comunicavano all’arbitro la volontà di non proseguire la gara, in conseguenza del comportamento tenuto da alcuni sostenitori della squadra avversaria: - che di conseguenza l’arbitro al minuto 26’ del 1° tempo sospendeva definitivamente la gara; r i l e v a t o - che il comportamento del gruppo dei sostenitori della società Pro Patria appare di particolare gravità in quanto qualificabile come manifestazione di discriminazione razziale avvenuta in occasione di una gara amichevole e quindi priva di tensione agonistica e di spirito di competizione, situazioni che, lungi da costituire una giustificazione, possono essere assunte quali circostanze attenuanti per la quantificazione della relativa sanzione; - che la sanzione da irrogare per episodi di tale natura svolge una funzione non solo afflittiva ma anche preventiva allo scopo di evitare il ripetersi degli episodi stessi; - che nella corrente stagione la società Pro Patria è stata già sanzionata per analoghi episodi con l’ammenda di € 5.000,00 (Com. Uff. n. 56/Div del 30.10.2012); - che la precedente sanzione, a fronte di comportamenti recidivi, si manifesta ad oggi inefficace. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Aurora Pro Patria la sanzione consistente nell’obbligo di disputare una gara effettiva di Campionato a porte chiuse, con decorrenza immediata, con avvertenza che l’ulteriore infrazione delle norme richiamate in premessa verrà valutata come ricorrenza di pluralità di violazioni, ai fini dell’applicazione della conseguente sanzione; - di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza; - di rimettere il rapporto arbitrale al Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie A per eventuali provvedimenti di competenza.
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