CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 2 marzo 2012 promosso da: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 2 marzo 2012 promosso da: Lega Italiana Calcio Professionistico / Lega Nazionale Professionisti Serie A e Lega Nazionale Professionisti Serie B IL COLLEGIO ARBITRALE Prof. avv. Ferruccio Auletta Presidente Dr Felice Maria Filocamo Arbitro Avv. Italo Vitellio Arbitro nominato in data 1° agosto 2011 ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; con la partecipazione di tutti gli arbitri, in data 2 marzo 2012, ha deliberato il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1381 del 20 maggio 2011) promosso da Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 19, in persona del rag. Mario Macalli, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di San Valentino 21 ricorrente contro Lega Nazionale Professionisti in liquidazione (LNP), con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona dei liquidatori, dr Michele Giura e dr Ezio Maria Simonelli intimata nonchè Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega A), con sede e domicilio eletto in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del dott. Maurizio Beretta, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Ruggero Stincardini e Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega B), con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del dott. Andrea Abodi, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari e Paolo Berruti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia 135 resistenti LODO LETTI gli atti del procedimento; VISTE, in particolare, le comunicazioni di: • Lega A (prot. n. Lega A (prot. n. 0475 del 24.02.12 e n. 0484 del 28.02.12) • Lega Pro (prot. n. 0488 del 27.02.12) • Lega B (prot. n. 0489 del 27.02.12) • Avv. P. Berruti (prot. n. 0499 del 27.02.12) • Lega Nazionale Professionisti in Liquidazione (prot. n. 0495 del 28.02.12) con le quali tutte le parti dispensano il Collegio dal tenere l’udienza in cui, giusta ordinanza in data 23 febbraio 2012, il procedimento era destinato a proseguire all’esito del lodo parziale sottoscritto in date 13-15 febbraio 2012, contestualmente assolvendo gli Arbitri dall’obbligo di rendere la decisione di merito stante l’intervenuta transazione della lite; RITENUTO che, pur non potendosi pronunciare l’estinzione del giudizio in difetto delle relative condizioni di “regolari[tà]” delle dichiarazioni delle parti, ricorra una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse che può essere attestata mediante dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con pronuncia peraltro dotata essa stessa di carattere processuale secondo la corrente opinione della giurisprudenza; CONSIDERATO che le parti interessate danno conto dell’ “accordo tra loro” sul rimborso delle spese comunque anticipate, ivi inclusi i diritti dovuti agli Arbitri e al C.O.N.I.; STANTE la opportunità di procedere alla complessiva liquidazione dei diritti degli Arbitri in misura non eccedente l’acconto per le spese -da prededurre in favore dell’avv. I. Vitellio- e - residualmente- per l’onorario di ciascun componente del Collegio, giusta comunicazione alle parti già operata ai sensi dell’art. 26, comma, 5 del Codice dei giudizi, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport. P.Q.M. Il Collegio, definitivamente pronunciando nella controversia, così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere; - pone a carico delle parti che le hanno anticipate le spese del procedimento, salvo diverso accordo tra loro; - liquida complessivamente i diritti degli Arbitri al rimborso delle spese e all’onorario in misura corrispondente alla somma degli acconti comunicati con nota prot. n. 0248 del 30 gennaio 2012; - manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi dagli Arbitri, in data 2 marzo 2012, e sottoscritto in numero di cinque originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Ferruccio Auletta F.to Felice Maria Filocamo F.to Italo Vitellio
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