• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.S.D. Z.I.R. PRATO SARDO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. BELLU GIANFRANCO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 10 PUNTO A COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7519/389PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DELL’A.S.D. Z.I.R. PRATO SARDO AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. BELLU GIANFRANCO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 10 PUNTO A COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7519/389PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)
Con la decisione impugnata, la C.D.N. ha condannato il Presidente della società A.S.D. Zir Prato Sardo, signor Bellu Gianfranco, all’inibizione di giorni 30 per violazione dell’art. 10, comma 3-bis C.G.S. per non aver provveduto, entro il termine delle ore 18,00 del 12.7.2011, al deposito dell’attestazione di cui al punto A, n. 10 del Com. Uff. n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 afferente la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco; la società sportiva per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 1 C.G.S. per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Ricorre la società A.S.D. Zir Prato Sardo avverso la comminazione di entrambe le sanzioni sostenendo che la documentazione di cui la decisione ha rilevato l’omesso deposito è stata inviata alla Federazione in data 5.7.2011 e ricevuta dalla stessa in data 11.7.2011 (si allegano le ricevute di a/r). Che tale documentazione sia stata nella disponibilità degli Organi federali sarebbe attestato – secondo la società ricorrente - dalla decisione del 20.7.2012 della stessa Co.Vi.So.D (che ha poi denunciato, il successivo 28.10.2011, l’assenza di detta documentazione alla Procura Federale) di accogliere, dopo aver espletato la relativa istruttoria, la domanda di ammissione al campionato di Serie B Calcio a 5. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte è impedita a valutare la fondatezza dei motivi di reclamo dalla sottoscrizione dello stesso da parte del Presidente della società A.D.S. Zir Prato Sardo Futsal Nuoro signor Gianfranco Bellu al quale, destinatario della sanzione di inibizione (per 30 gg), è vietato rappresentare la società di appartenenza ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. a) C.G.S.. Né tale invalidità formale è stata sanata prima del trattenimento in decisione del ricorso così come previsto dall’art. 33, comma 9 dello stesso C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Z.I.R. Prato Sardo di Nuoro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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4. RICORSO DELL’A.S.D. Z.I.R. PRATO SARDO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. BELLU GIANFRANCO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 10 PUNTO A COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7519/389PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)"