• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. ARAGONESE C5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE DI GIORNI 30 ALLA SIGNORA NADIA MICHELLE TRIVILINO; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 7 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 682 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7546/418PF11-12/AM/PP DEL 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 26 Luglio 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 140/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. ARAGONESE C5 AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; - INIBIZIONE DI GIORNI 30 ALLA SIGNORA NADIA MICHELLE TRIVILINO; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 7 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 682 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7546/418PF11-12/AM/PP DEL 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)
La A.S.D. Aragonese C5 ha impugnato la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale (di cui al Com. Uff. del 5.7.2012) con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per l’inosservanza del termine fissato per il deposito della somma di €. 2.500,00 o della fideiussione, era stata irrogata alla società la sanzione di €. 1.000,00 ed era stata inflitta alla Signora Nadia Michelle Trivilino, nella qualità di Presidente-legale rappresentante, la inibizione per giorni trenta. A sostegno dell’impugnazione la società deduceva l’erronea applicazione di quanto disposto dal Com. Uff. F.I.G.C. n. 681 e non già del diverso Com. Uff.e n. 682 che disciplinava l’iscrizione al Campionato femminile Serie A Nazionale. Quest’ultimo prevedeva, infatti, che la sanzione applicabile per l’inosservanza del termine era pari ad €. 100,00 e non mille. Da qui l’erroneità della decisione assunta. Preliminarmente va sottolineato che in sede di audizione veniva perfezionata la sottoscrizione del reclamo ad opera del vice presidente della società ai sensi dell’art. 33, comma nove, C.G.S.. Va altresì sottolineato che nella medesima sede il rappresentante della Procura Federale riconosceva che nella individuazione del Comunicato Ufficiale che regolava i termini per l’iscrizione al campionato vi era stato, effettivamente,un errore dovendosi tener conto solo del Com. Uff. n. 682. Alla luce di quanto sopra l’impugnazione deve accogliersi e pertanto la Corte riduce ad €. 100,00 (cento) l’ammenda per l’illecito disciplinare costituito dal mancato deposito in originale della fideiussione o di €. 2,500,00, confermando la sanzione dell’inibizione alla Presidente Nadia Michelle Trivilino. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Aragonese C5 di Ortona (Chieti), riduce la sanzione inflitta alla società all’ammenda di € 100,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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5. RICORSO A.S.D. ARAGONESE C5 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ; – INIBIZIONE DI GIORNI 30 ALLA SIGNORA NADIA MICHELLE TRIVILINO; INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE: -A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE; -PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 7 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 682 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7546/418PF11-12/AM/PP DEL 23.4.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)"