F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. WALTER MAZZARRI INFLITTA SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 57 dell’1.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1) RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 15.000,00 AL SIG. WALTER MAZZARRI INFLITTA SEGUITO GARA SAMPDORIA/NAPOLI DEL 30.9.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 57 dell’1.10.2012) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Sampdoria/Napoli, disputato in data 30.9.2012 e valevole per il Campionato di Serie A, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al Sig. Walter Mazzarri la sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 15.000,00, per aver, “al 41° del primo tempo, già più volte richiamato, contestato l’operato arbitrale, con grida e plateale gestualità”. Il Giudice Sportivo rilevava, altresì, la recidiva del comportamento sanzionato. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S.C. Napoli S.p.A., la quale lamenta la genericità e l’approssimazione di quanto rilevato dall’Assistente in merito alla condotta del Sig. Mazzarri, dal momento che il Quarto Uomo medesimo avrebbe refertato esclusivamente la gestualità del Sig. Mazzarri stesso, senza nulla aggiungere in merito al contenuto delle espressioni che quest’ultimo avrebbe rivolto all’arbitro. A tal proposito, la società precisa che il contesto in cui sarebbe stato rilevato il comportamento sanzionato (ovvero, dopo un fischio arbitrale a favore della S.S.C. Napoli) evidenzierebbe il carattere contraddittorio della predetta condotta, in quanto risulterebbe paradossale che un tesserato contesti l’operato di un arbitro che ha appena concesso un calcio di punizione alla propria squadra. Infine, la Società lamenta l’eccessiva entità della sanzione irrogata. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 19.10.2012, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti e pur valutato il fatto che il Sig. Mazzarri non è nuovo, anche nella corrente Stagione Sportiva, ad incappare in simili violazioni del codice comportamentale, rileva che la sanzione irrogata possa comunque ritenersi eccessiva rispetto all’accaduto, considerato che, nel caso di specie, il medesimo Mazzarri si è limitato a protestare con plateali gesti delle braccia e con urli, senza, però, che, a quest’ultimo proposito, siano state refertate espressioni offensive pronunciate. In virtù di quanto sopra, questa Corte ritiene che sia congruo ridurre la predetta sanzione ad € 10.000,00, mantenendo l’ammonizione con diffida, attesa anche la recidiva. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli riduce la sanzione dell’ammenda inflitta ad € 10.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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