• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. IEMMELLO PIETRO; – AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALL’OPERATO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO CALCIATORE, AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, CON RIFERIMENTO ALL’ART.12, COMMA 5, C.G.S. (NOTA N. 941/1158PF11-12/AM/MA DEL 22.8.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 31/CDN del 15.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it
4) RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. IEMMELLO PIETRO; - AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALL’OPERATO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO CALCIATORE, AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, CON RIFERIMENTO ALL’ART.12, COMMA 5, C.G.S. (NOTA N. 941/1158PF11-12/AM/MA DEL 22.8.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 31/CDN del 15.10.2012)
Con ricorso ritualmente proposto la F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. ha impugnato la decisione con la quale la C.D.N. (Com. Uff. n. 31/CDN del 15.10.2012) ha irrogato, su deferimento del Procuratore Federale per violazione dei doveri di cui all'art. 1, comma 1, con riferimento all'art. 12, comma 5, C.G.S., al calciatore Iemmello Pietro la squalifica per 2 giornate effettive di gara “per avere rivolto - nel corso della gara Pro Vercelli/Taranto del 20.5.2012 - ai tifosi della squadra avversaria un gesto offensivo e provocatorio, mostrando il “dito medio alzato” avente profilo di particolare gravità, perché idoneo a contribuire a determinare fatti di violenza” ed alla ricorrente l'ammenda di € 6.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva in relazione all'operato del proprio calciatore ex art. 4, comma 2, C.G.S.. Con i motivi scritti la ricorrente ha eccepito, in via preliminare di rito la carenza di giurisdizione della C.D.N., alla luce della competenza esclusiva, ex art. 29, comma 2, C.G.S., dell'arbitro e del Giudice Sportivo, essendosi il fatto verificato durante lo svolgimento della gara; in subordine, e nel merito, l’assoluta insussistenza della condotta contestata ed un totale travisamento delle risultanze di indagine dalle quali è dato evincere che il calciatore Iemmello Pietro ha, invero, mostrato il “dito indice alzato”. A supporto dei motivi ha richiamato precedenti disciplinari sul tema specifico. Alla seduta del 19.10.2012, tenutasi davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – sono comparsi il Sostituto del Procuratore Federale, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, ed il difensore del ricorrente, il quale ha illustrato i temi difensivi, concludendo in conformità. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Osserva, infatti, questa Corte, in accoglimento della eccezione preliminare sollevata in ordine alla carenza di competenza cognitiva della C.D.N., che la condotta posta in essere dal calciatore Iemmello Pietro si è verificata durante lo svolgimento della gara, non rilevata dagli Ufficiali di gara. Orbene, nel caso di specie, in adesione del prevalente orientamento degli Organi di Giustizia (v. Com. Uff. n. 55/CDN del 16.1.2012, Com. Uff. n. 66/CDN e Com. Uff. n. 67/CDN 2008/2009) sussiste il potere esclusivo del Giudice Sportivo, ex art. 29, comma 2, C.G.S., di decidere in prima istanza con conseguente carenza in capo a qualsiasi altro Organo, in quanto sui fatti di gara sussiste la giurisdizione del Giudice Sportivo che esercita il proprio potere disciplinare per tutte le condotte verificatesi nell'ambito di una gara di campionato, valutandole sotto il profilo disciplinare, sulla base degli atti ufficiali, o le segnalazioni e prove ex art. 35 C.G.S., che gli pervengono. Si verte, pertanto, in tema di competenza per materia, esclusiva e inderogabile attribuita al Giudice Sportivo dallo Statuto F.I.G.C. e, di conseguenza, dal C.G..S.. Nel caso che ci occupa, non avendo gli Ufficiali di gara individuato o rilevato antidoverosità nel comportamento dello Iemmello, il cui gesto non può essere oggetto di autonomo procedimento disciplinare per i medesimi fatti, attivato dalla Procura requirente, peraltro, su segnalazione di un privato cittadino a distanza di tre mesi dalla gara, il ricorso deve essere accolto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 di Vercelli annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo
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4) RICORSO DEL F.C. PRO VERCELLI 1892 AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. IEMMELLO PIETRO; – AMMENDA DI € 6.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALL’OPERATO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO CALCIATORE, AI SENSI ART. 4, COMMA 2, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEI DOVERI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 1, CON RIFERIMENTO ALL’ART.12, COMMA 5, C.G.S. (NOTA N. 941/1158PF11-12/AM/MA DEL 22.8.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 31/CDN del 15.10.2012)"