F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 29 del 16.10.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 069/CGF del 19 Ottobre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 141/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 5) RICORSO DEL TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. TOSCANO DOMENICO SEGUITO GARA SPEZIA/TERNANA DEL 14.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 29 del 16.10.2012) Con ricorso ritualmente proposto la Società Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 29 del 16.10.2012) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha irrogato, seguito gara Spezia/Ternana del 14.10.2012, al Sig. Toscano Domenico, allenatore della ricorrente, la squalifica per una giornata effettiva di gara e l'ammenda di € 1.000,00 “per avere, al rientro negli spogliatoi, proferito nei confronti dell'arbitro espressioni irriguardose e accuse di parzialità”; infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale. Con i motivi scritti la ricorrente ha contestato la sussistenza della condotta del Toscano, per nulla minacciosa né di particolare gravità e tanto meno lesiva della reputazione arbitrale. Alla seduta del 19.10.2012, tenutasi davanti alla C.G.F. – 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della ricorrente il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Osserva, a tal uopo, questa Corte che, ex art. 35 n. 1.1 C.G.S., i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale, gli eventuali supplementi e gli atti di indagine della Procura Federale, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara. Tenutosi, pertanto, in doveroso conto quanto refertato dal Collaboratore della Procura Federale circa l'antidoverosità del comportamento posto in essere dal Toscano, gravemente offensivo nei confronti degli Ufficiali di gara, ritiene, questa Corte, del tutto congrua la sanzione irrogata dal G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. di Terni Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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