F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO, GIÀ AMMINISTRATORE UNICO E POI LIQUIDATORE DELLA FALLITA SOCIETÀ U.S. AVELLINO S.P.A, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21 N.O.I.F. – NOTA N. 7979/858PF10-11/AM/MA DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO, GIÀ AMMINISTRATORE UNICO E POI LIQUIDATORE DELLA FALLITA SOCIETÀ U.S. AVELLINO S.P.A, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 21 N.O.I.F. – NOTA N. 7979/858PF10-11/AM/MA DELL’8.5.2012 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23 del 27.9.2012) La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 9.11.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dal Procuratore Federale della F.I.G.C. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 23/CDN del 27.9.2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale stesso, ha accertato la responsabilità del Sig. Massimo Pugliese in ordine al dissesto della società U.S. Avellino S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) ed ha inflitto al deferito medesimo la sanzione dell’inibizione per anni tre, irrogando, in tal modo, una sanzione in misura inferiore a quanto chiesto dalla Procura medesima, a causa della mancanza in atti della prova del giudicato formatosi sulla dichiarazione di fallimento della Società stessa, nonché dell’ulteriore prova della sussistenza in capo al deferito medesimo di reati fallimentari. Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare Nazionale, da parte del Procuratore Federale, del Sig. Pugliese, al quale veniva contestata la violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 21 N.O.I.F., per aver provocato il dissesto della società U.S. Avellino S.p.A., dichiarata fallita il 16.9.2010 e la cui affiliazione è stata revocata l’11.2.2011. In particolare, il Procuratore Federale, a seguito delle indagini poste in essere dal suo ufficio, rilevava che il Sig. Pugliese, nella sua qualità di amministratore unico, prima, e liquidatore della Società, poi, era incorso, nella gestione economica e finanziaria della Società medesima, in reiterate irregolarità, che erano state accertate dalla Co.Vi.So.C. attraverso tre relazioni risalenti al 2008 ed al 2009. Dalle indagini del Procuratore Federale emergeva, altresì, che, nel biennio precedente il fallimento, il Sig. Pugliese aveva detenuto l’intero capitale sociale della Società attraverso dapprima la Pufin S.p.A., di cui era l’amministratore unico, e successivamente la Mambor Investmens, riconducibile al Sig. Pugliese medesimo ed alla sua famiglia. Resisteva al deferimento il Sig. Pugliese, il quale, con la propria memoria difensiva, sosteneva che (i) di nessuna rilevanza era il richiamo, operato dalla Procura, al gruppo societario che controllava la Società; (ii) il mancato deposito del bilancio societario alla data del 30.6.2010 era dovuto alla circostanza per cui l’esercizio della Società chiudeva proprio in quella data, con la conseguenza che quest’ultima avrebbe potuto adempiere all’obbligo del deposito entro il 27.10.2010, se non fosse, nel frattempo, intervenuto il fallimento della stessa, facendo ricadere ogni incombenza sul curatore fallimentare, (iii) che non corrisponderebbero al vero gli addebiti conclamanti la mala gestio della Società, dal Pugliese stesso posta in essere. Innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale compariva la sola Procura Federale, la quale insisteva per l’accoglimento del deferimento e della sanzione di cinque anni di inibizione, con proposta di radiazione, da infliggere al Sig. Pugliese. La Commissione Disciplinare Nazionale rilevava come le responsabilità contratte dal Sig. Pugliese, risalenti al periodo in cui egli aveva ricoperto cariche sociali della Società U, risultassero documentalmente provate e, conseguentemente, accertava la colpa del deferito medesimo in merito al fallimento della predetta Società. Per tali ragioni, la Commissione Disciplinare concludeva per l’accertamento della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 21, comma 3, C.G.S. e per l’accoglimento del deferimento, con conseguente “sanzione dell’inibizione del deferito, da applicarsi in maniera ridotta al chiesto, mancando in atti la prova del giudicato formatosi sulla dichiarazione di fallimento della Società, nonché l’ulteriore prova della sussistenza in capo al deferito di reati fallimentari”. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso il Procuratore Federale della F.I.G.C., il quale lamenta l’erroneità della motivazione posta a supporto dell’applicazione di una sanzione inferiore al richiesto. A tal proposito, la Procura sostiene che le uniche circostanze citate dall’art. 21 N.O.I.F., al fine della sua applicazione, erano state pienamente e documentalmente provate attraverso il proprio deferimento e che la circostanza del “passaggio in giudicato” della sentenza di fallimento, posta dalla Commissione a fondamento della propria decisione, avrebbe potuto essere provata esclusivamente dal deferito. A detta della Procura, inoltre, anche in assenza di prova in relazione alla contestazione di reati fallimentari da parte della Magistratura ordinaria, unico organo a cui è rimesso l’esercizio dell’azione penale, è verosimile che possa essere inflitta la sanzione massima prevista dalle norme in quei casi in cui, come nel caso di specie, le violazioni delle norme federali siano continuate, ripetute e gravi al punto da condurre la Società al dissesto ed alla revoca dell’affiliazione. Pertanto, la Procura Federale insisteva per l’applicazione della sanzione dell’inibizione di cinque anni, con proposta di radiazione. Nessuna memoria è stata, invece, depositata dal Sig. Pugliese. All’udienza di questa Corte, tenutasi in data 9.11.2012, sono presenti la Procura Federale, la quale ha insistito per l’accoglimento dell’appello. Il ricorso è parzialmente fondato. La Corte di Giustizia Federale, esaminati gli atti, accerta come la norma di cui all’art. 21 N.O.I.F. non richieda, ai fini della relativa applicazione, né il passaggio in giudicato della sentenza di fallimento della società (declaratoria non revocabile in dubbio) a cui appartiene il soggetto responsabile, né l’accertamento di reati fallimentari in capo a quest’ultimo. A tal proposito, la Corte aggiunge che, ad ogni modo, sarebbe stato onere, oltre che interesse, del Sig. Pugliese provare l’avvenuta opposizione al fallimento o la mancata sussistenza di reati fallimentari in capo al medesimo. Pertanto, accertato il ruolo determinante ricoperto dal Sig. Pugliese nell’ambito del dissesto della Società, dimostrato dalle numerose sanzioni per irregolarità finanziaria inflittegli negli ultimi anni, la Corte ritiene che sussistano gli elementi necessari per l’applicazione della sanzione massima prevista dalla normativa di riferimento, senza però aggiunta di radiazione. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al signor Pugliese Massimo la sanzione dell’inibizione per anni 5.
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