F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ROSSETI VALERIO LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TORINO/SIENA DEL 20.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 22.10.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 085/CGF del 09 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 142/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it
3. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. ROSSETI VALERIO LORENZO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO PRIMAVERA TIM, TORINO/SIENA DEL 20.10.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 65 del 22.10.2012)
Premesso che il ricorso proposto dall’A.C. Siena S.p.A. è volto a contestare la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto al calciatore Rosseti Valerio Lorenzo la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara in seguito alla gara del Campionato Primavera TIM, Torino/Siena del 20 ottobre 2012. - considerato che, dagli atti acquisiti al fascicolo trasmesso a questa Corte risulta dal referto del direttore di gara, la cui forza fidefacente non può essere posta in dubbio, secondo il costante orientamento di questa Corte, che il calciatore Rosseti Valerio Lorenzo, n. 9 del Siena, al 48’del secondo tempo “a giuoco fermo, mentre stava per essere battuto un calcio d’angolo colpiva con un pugno allo stomaco un suo avversario senza peraltro procurargli alcun danno fisico”; - rilevato come l’episodio, per come ricostruito oltre che nella documentazione presente in atti anche dallo stesso direttore di gara che è stato sul punto espressamente sentito dalla Corte, si caratterizza per un pugno inferto ad un avversario, che costituisce comunque di per sé un atto violento e che, se portata al corpo di un avversario (raggiungendolo, peraltro, come nel caso di specie), aggiunge alla violenza il carattere di indubbia pericolosità; - valutato che l’assunto della società ricorrente, secondo la quale la circostanza che la vicenda si sia sviluppata durante un’azione di gioco, al fine di considerare più modesta la portata di violenza e pericolosità connessa al colpo inferto, non può condividersi nei termini esposti dalla ricorrente medesima atteso che, per come si è già sopra segnalato, la condotta descritta va inserita a pieno titolo nel novero dei comportamenti violenti caratterizzati da consustanziale pericolosità, anche solo potenziale, tanto che nessun rilievo attenuante può assumere il fatto che il calciatore colpito dalla gomitata non abbia subito conseguenze fisiche, dovendosi, al contrario, considerarsi la capacità del gesto a provocare gravi pregiudizi fisici all’avversario, non potendo quindi la fortuita casualità che ciò non sia avvenuto costituire elemento idoneo a derubricare il fatto in condotta gravemente antisportiva, come vorrebbe la società ricorrente; - ritenuto, quindi, che il fatto ascritto al comportamento del calciatore Rosseti, che ha condotto alla sanzione irrogata dal Giudice sportivo con il provvedimento qui gravato, risulta pienamente confermato dagli atti prodotti, che configurano la fattispecie sopra descritta in termini di atto violento; - valutato quindi che i motivi di ricorso non trovano fondamento e rappresentandosi, altresì, congrua la sanzione inflitta al calciatore Rosseti Valerio Lorenzo tesserato con la società A.C. Siena S.p.A.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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