F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE; – DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 15.3.2013 ED AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/ASCOLI DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102/CGF del 23 Novembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 138/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE; - DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 15.3.2013 ED AMMENDA DI € 10.000,00 AL SIG. CAMILLI PIERO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO GARA GROSSETO/ASCOLI DEL 3.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 6.11.2012)
Premesso che il ricorso è stato presentato in via cumulativa per distinte sanzioni inflitte per fatti diversi e con riferimento a distinti soggetti; - considerato che per i fatti di cui alle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo e qui gravate, risulta dagli atti prodotti che essi si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente del rapporto dell’arbitro e di quello del Quarto ufficiale nonché della relazione redatta dal rappresentante della Procura Federale presente all’evento sportivo, per come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; - rilevato, più in particolare, che nel rapporto dell’arbitro si legge testualmente, nella sezione “osservazioni”, che “al termine della gara sotto il sottopasso il dirigente addetto all’arbitro Sig. Ranucci Angelo Antonio con fare minaccioso venendomi incontro e puntandomi il dito mi
rivolgeva le seguenti frasi: venduto di m(…), ti vendi le partite, bastardo colluso, pezzo di m(…) disonesto” ed ancora, nella sezione “Eventuali incidenti avvenuti” è riportato testualmente “Grosseto: al termine della gara nel sottopasso il Presidente del Grosseto Camilli Piero e presumibilmente il figlio mi costringevano a fermarmi attaccato al muro e mi rivolgevano le seguenti frasi: sei un venduto di m(…), ti vendi le partite, sei un p(…) come Palazzi. A stento 5 persone provavano ad allontanarlo e soltanto dopo qualche minuto riuscivo a guadagnare lo spogliatoio”; - considerato che anche nelle relazioni del Quarto ufficiale e del rappresentante della Procura Federale è riportato, in identica forma, i surriferiti episodi ed in particolare in quest’ultimo rapporto è specificato che, nel momento in cui il rappresentante della Procura federale ha ritenuto di intervenire in seguito agli epiteti ingiuriosi proferiti minacciosamente dal Signor Camilli all’indirizzo del direttore di gara nel sottopasso che conduce agli spogliatoi, si frapponeva il figlio del ridetto Signor Camilli pronunciando la seguente frase: “sono il figlio del Presidente, fatti i c(..) tuoi”. Successivamente lo stesso rappresentante della Procura ascoltava il Signor Camilli affermare, rivolto con tono minaccioso all’arbitro: “io della Procura Federale me ne sbatto i c(…), a me la Procura Federale mi fa una s(…)” ; - tenuto conto che l’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha chiesto la riforma del provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta alla predetta società l’ammenda di € 15.000,00 “per avere, al termine della gara, omesso di impedire l'ingresso e la permanenza negli spogliatoi di persone non autorizzate che rivolgevano, con tono intimidatorio e minaccioso, agli Ufficiali di gara ed al collaboratore della Procura Federale numerosi e pesanti insulti ed epiteti ingiuriosi” nonché del provvedimento con il quale è stata inflitta, a carico del Signor Piero Camilli, la sanzione della inibizione fino al 15 marzo 2013 e dell’ammenda di € 10.000,00 “per avere, al termine della gara,
negli spogliatoi, rivolto, con atteggiamento minaccioso, al Direttore di gara espressioni ingiuriose, offensive ed accuse di parzialità; per avere, inoltre, indirizzato al collaboratore della Procura federale, con tono sprezzante, epiteti insultanti ed ingiuriosi unitamente a giudizi lesivi dell’onorabilità dell'Istituzioni federali”, appare più che evidente, dalla lettura dei resoconti sopra riprodotti, il tono fortemente ingiurioso delle frasi rivolte all’arbitro e dirette a coloro che operano presso la Procura Federale non solo dal Signor Camilli ma anche da altri soggetti (il figlio, nella specie) non autorizzati ad essere presenti negli spogliatoi, nonché l’atteggiamento palesemente minaccioso con il quale dette frasi sono state pronunciate, in un contesto di grande agitazione evidentemente provocato dalla ben poco commendevole reazione del Signor Camilli a fine gara e nel percorso che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi; - ritenuto, pertanto, che le censure dedotte con il reclamo proposto dalla Società Grosseto, nel loro contenuto asseritamente idoneo a ribaltare l’andamento degli eventi per come illustrato nelle relazioni del direttore di gara, del Quarto ufficiale e del rappresentante della Procura Federale, non riescono a scalfire la limpida ricostruzione degli episodi per come emerge dagli atti prodotti nel fascicolo giudiziale, confermandosi congrua, anche nella entità, ciascuna delle due sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, alla luce dell’evidentissima gravità degli accadimenti, di talché il ricorso va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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