F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 07 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CYNTHIA 1920/CASERTANA DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 07 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CYNTHIA 1920/CASERTANA DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012) Con atto, spedito in data 22.11.2012, la Società Casertana F.C. S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, in relazione alla gara Cynthia Genzano/Casertana del 18.11.2012, era stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e diffida alla predetta società. A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 22.11.2012, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale erano state adottate le predette sanzioni, la società Casertana F.C. Ss.r.l. faceva pervenire tempestivo atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe risulta infondato. Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel rapporto dell’Assistente Arbitrale circa il comportamento tenuto dai sostenitori, in occasione della gara Cynthia Genzano/Casertana del 18.11.2012. In ordine, poi, all’entità della sanzione, irrogata alla società ricorrente, questa Corte evidenzia come la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e diffida sia proporzionata rispetto alla riprovevolezza del comportamento tenuto dai sostenitori della ricorrente. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla F.C. Casertana S.r.l. di Caserta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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