F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 07 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL CALCIATORE ARCIDIACONO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.7.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA SAMBIASE 1962/NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L. DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 07 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it
4. RICORSO DEL CALCIATORE ARCIDIACONO PIETRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.7.2013, INFLITTAGLI SEGUITO GARA SAMBIASE 1962/NUOVA COSENZA CALCIO S.R.L. DEL 17.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)
Con atto, spedito in data 23.11.2012, il calciatore Arcidiacono Pietro preannunciava ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Sambiase/Nuova Cosenza Calcio, disputatasi in data 17.11.2012, era stata irrogata, a carico del reclamante, la sanzione della squalifica fino al 20.7.2013. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 23.11.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, il calciatore Arcidiacono faceva pervenire, in data 29.11.2012, atto di reclamo. Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato Con riferimento al primo motivo di ricorso con il reclamante eccepisce l’inutilizzabilità, da parte del Giudice Sportivo, del rapporto del Commissario di campo nella parte relativa alla condotta, tenuta dal calciatore Arcidiacono Pietro, si evidenzia come la predetta eccezione sia manifestamente
infondata. Ed invero, l’art. 29, comma 2, del C.G.S. prevede che “I Giudici Sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati e le competizioni organizzate dalle Leghe e dal Settore per l’attività giovanile e scolastica, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35”; l’art. 35, comma 1, punto 1.1. C.G.S. individua i documenti ufficiali ne “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale di gara e i relativi eventuali supplementi” (documenti che “fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”). Orbene, non vi è dubbio che il rapporto del Commissario di campo debba essere annoverato fra i documenti ufficiali di gara che il Giudice Sportivo può, o meglio deve, utilizzare allorché debba giudicare in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso dell’incontro di calcio. Quanto agli altri motivi di ricorso, questa Corte evidenzia come non possa essere accolta la tesi del ricorrente secondo la quale la scritta “Speziale innocente”, riportata sulla maglietta, esibita a mo’ di trofeo dall’Arcidiacono, possa essere qualificata alla stregua di una, seppure non condivisibile, manifestazione del pensiero; ed invero, inneggiare (davanti alle telecamere della televisione) ad un soggetto che si è reso autore di un omicidio, seppure preterintenzionale, nei confronti di un agente della Polizia di Stato impegnato nel servizio di ordine pubblico in occasione di un incontro di calcio - reclamandone l’innocenza in palese contestazione delle pronunce, ormai definitive, della magistratura penale - significa violare, oltre ad elementari e generali regole di condotta civile, i principi fondamentali sui quali si fonda l’ordinamento federale, consacrati all’art. 1 C.G.S.. Quanto, infine, all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa sia adeguata rispetto alla gravità della condotta dell’Arcidiacono che, anche in ragione della risonanza data all’episodio dagli organi di informazione, ha determinato comportamenti emulativi da parte di alcune tifoserie organizzate. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Arcidiacono Pietro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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