F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 07 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS PAVULLESE/ESTE S.R.L. DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 27.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 109/CGF del 07 Dicembre 2012 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 139/CGF del 08 Gennaio 2013 e su www.figc.it 6. RICORSO DELL’A.S.D. VIRTUS PAVULLESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 300,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIRTUS PAVULLESE/ESTE S.R.L. DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 27.11.2012) Con atto del 4.12.2012, la A.S.D. Virtus Pavullese ha impugnato la decisione, pubblicata su Com. Uff. n. 32 del 22.11.2012 con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto alla stessa l’ammenda di € 300,00 “per avere propri sostenitori posizionati in tribuna dietro un a.a. dal 18° del secondo tempo, rivolto espressioni offensive e minacciose all’indirizzo della terna”. La reclamante limita l’impugnazione alla mera considerazione che il comportamento sanzionato sarebbe stato in qualche modo legato a non meglio precisate modalità di conduzione della gara che il pubblico avrebbe contestato, ancorché in modo inurbano.Il reclamo, ai limiti dell’ammissibilità, è infondato. L’istante non coglie nel segno laddove imputa apoditticamente al direttore di gara ed agli assistenti le cause della protesta del pubblico, che per quanto vibrata risulta del tutto ingiustificata, venendo comunque superata ogni questione dalla decisa condanna della stessa, effettuata proprio dalla reclamante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Virtus Pavullese di Pavullo nel Frignano (Modena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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