F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 03 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NEW TEAM/COMELT TONIOLO DEL 6.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 261 del 12.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 03 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. COMELT TONIOLO MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NEW TEAM/COMELT TONIOLO DEL 6.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 261 del 12.12.2012) L'A.S.D. Comelt Toniolo Milano, partecipante al Campionato di Serie A2 del Calcio a 5, reclama a questa Corte contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 400,00 avendola ritenuta responsabile, in occasione della gara New Team/Colmet Toniolo dell'8.12.2012, di danni arrecati alla porta di accesso allo spogliatoio della società ospitata ed oggettivamente responsabile di addebiti disciplinari contestati all'allenatore di esso sodalizio, Sau Daniele (Com. Uff. n.261 del 12.12.2012). Lamenta l'eccesso della sanzione irrogata e ne chiede adeguata riduzione. L'appello può essere accolto. Anche senza voler evidenziare come da nessun elemento in atti è consentito dedurre che i danni rilevati siano riconducibili con certezza ad un atto vandalico dell'attuale reclamante, il relativo ristoro resterebbe comunque soddisfatto dal prescritto obbligo al risarcimento, sicchè l'entità del dovuto, alla luce di quanto sopra, appare chiaramente alquanto gravosa se rapportata sia al titolo di responsabilità contestato, sia alla potenzialità economica di una società militante nel comparto dilettantistico. Più equo pertanto si palesa contenere l'afflittività pecuniaria nella misura di € 250,00 restituendo la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Comelt Toniolo Milano di Cologno Monzese (Milano), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 250,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it