F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 03 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI BREGANZE C 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO FONDIARIA C5/CITTÀ DI BREGANZE DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 259 dell’11.12.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 135/CGF del 03 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 143/CGF del 09 Gennaio 2013 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S.D. CITTA’ DI BREGANZE C 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ISOLOTTO FONDIARIA C5/CITTÀ DI BREGANZE DEL 9.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 259 dell’11.12.2012) La società A.S.D. Città di Breganze C5 , in persona del suo rappresentante Sig. Raffaele Merlo, ha presentato ricorso avverso l’omologazione della gara disputata con l’Isolotto Firenze (rectius: A.S.D. Isolotto Fondiaria C5) il 9.12.2012, chiedendone la ripetizione ai sensi dell’art. 17 C.G.S., in quanto la presenza indebita (perché squalificato) all’interno del recinto di gioco dell’allenatore della squadra avversaria Sig. Colella Manuel (Maurizio) avrebbe influenzato in modo determinante il risultato della gara. Il ricorso non merita accoglimento. La richiesta della Società A.S.D. Città di Breganze C5 di applicazione al caso di specie della sanzione della ripetizione della gara con l’Isolotto Fondiaria C5 disputata il 9 dicembre 2012, valevole per la 10^ giornata del Campionato Nazionale Serie A Femminile Girone A, non ha giuridico fondamento. La ripetizione della gara, prevista dalla lett. c) del 4° comma dell’art. 17 C.G.S. rientra, infatti, nelle ipotesi sanzionatorie “che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici” ma che, comunque, hanno avuto influenza sulla “regolarità di svolgimento della gara”. La presenza dell’allenatore della squadra avversaria Sig. Colella Manuel (Maurizio) – che non poteva prendere posto in panchina perché squalificato - non costituisce violazione regolamentare che possa influire sul regolare svolgimento della gara e, di conseguenza, le uniche sanzioni applicabili sono quelle previste dal comma 6 dello stesso art. 17, e cioè l’ammonizione o l’ammenda a carico della società e l’inibizione temporanea a carico del soggetto tesserato così come correttamente deciso dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città di Breganze C5 di Breganze (Vicenza). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it