LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo SANTI/POL.GAETA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo SANTI/POL.GAETA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 8/10/2012 il sig Riccardo SANTI , si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società POL.GAETA S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.6.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/2012
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.3.000,00 maturata e non percepita alla data di presentazione del ricorso.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
POL.GAETA S.S.D. al pagamento in favore del sig.Riccardo SANTI della somma di €.3.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell’avvenuto pagamento inviando
copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e
non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11
delle N.O.I.F.