LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 5) RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo CHIATELLINO /S.C.VALLEE AOSTE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
5) RICORSO DEL CALCIATORE Jacopo CHIATELLINO /S.C.VALLEE AOSTE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2012 il sig.Jacopo CHIATELLINO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.C.VALLEE AOSTE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12
Precisando di aver percepito rate per €.2.190,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.310,00.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.C.VALLEE AOSTE al pagamento in favore del sig.Jacopo CHIATELLINO della somma di €.2.310,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della
liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30
giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle
N.O.I.F.