LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano FANFONI/S.G.GALLARATESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 151 del 10.01.2013
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Stefano FANFONI/S.G.GALLARATESE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/10/2012 il sig.Stefano FANFONI si rivolgeva a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.G.GALLARATESE un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2011/12.
Precisando di non aver percepito rate,richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera somma.
La Società non depositava alcuna memoria né inviava documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.G.GALLARATESE al pagamento in favore del sig.Stefano FANFONI della somma di €.7.500,00 Dispone la restituzione della tassa
reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lombardia i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.