LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30/TB del 02.11.2012 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CREMONESE – TORINO DEL 20 OTTOBRE 2012 E RECLAMO SOCIETA’ TORINO (Com. Uff. n.23 /TB del 24.10.2012)

LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 30/TB del 02.11.2012 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I " DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA CREMONESE – TORINO DEL 20 OTTOBRE 2012 E RECLAMO SOCIETA’ TORINO (Com. Uff. n.23 /TB del 24.10.2012) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali ed il reclamo della società Torino in ordine alla regolarità della gara indicata in oggetto; - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza, o s s e r v a - che la società Torino ha proposto reclamo a questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 17.4 del C.G.S. lamentando il non regolare svolgimento della parte finale della gara, a causa dell'errore tecnico da parte dell'arbitro; quest'ultimo infatti al minuto 42 del primo tempo di gara veniva ammonito il calciatore n.8 della Cremonese LAURIA Giuseppe, lo stesso calciatore veniva nuovamente ammonito al minuto 24 del secondo tempo , di conseguenza doveva essere espulso per doppia ammonizione; - Dopo alcuni minuti che il gioco era ripreso il Dirigente Accompagnatore della società Torino segnalava quanto accaduto ad un assistente dell’arbitro. - Il reclamo è fondato. L’arbitro come riportato nel supplemento, in una successiva breve interruzione del gioco si confrontava con i suoi collaboratori e, rilevato l’errore della mancata trascrizione della prima ammonizione sul proprio taccuino, provvedeva a notificare l’ espulsione, al 29’ del 2° tempo, al calciatore Lauria Giuseppe (Cremonese), rimasto indebitamente in campo per cinque minuti; - l’errore tecnico nel quale è incorso l’arbitro, consistito nella mancata espulsione del calciatore Lauria ammonito due volte nel corso della gara è inequivocabilmente ammesso dallo stesso arbitro nel supplemento di referto. - in casi del genere l’organo di Giustizia Sportiva non si sostituisce all’arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell’errore, correttamente ammesso e certificato dal direttore di gare e valuta se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara: 30/83 - nella fattispecie l’errore ebbe ad influire sulla validità dell’incontro che esso di protrasse dopo la mancata espulsione per cinque minuti impedendo alla squadra del Torino di beneficiare della superiorità tecnica. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di accogliere il reclamo della società Torino, dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando la ripetizione della stessa; - di rimettere gli atti alla Lega Italiana Calcio Professionistico per quanto di competenza. - la tassa non va addebitata.
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