COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 1.200,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETA’; INIBIZIONE FINO AL 30.6.2014 AL DIRIGENTE BERNABEO ROBERTO; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2013 AL DIRIGENTE IANNINI ANTONIO; SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 AL CALCIATORE SCARAMELLA MARCO) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO LUCOLI / REAL OFENA CAPESTRANO, DISPUTATO IL 25/11/12 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°29 del 29.11.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LUCOLI CALCIO AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA DI € 1.200,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETA’; INIBIZIONE FINO AL 30.6.2014 AL DIRIGENTE BERNABEO ROBERTO; INIBIZIONE FINO AL 28.2.2013 AL DIRIGENTE IANNINI ANTONIO; SQUALIFICA FINO AL 31.3.2013 AL CALCIATORE SCARAMELLA MARCO) ADOTTATE DAL G.S. IN RELAZIONE ALL’INCONTRO LUCOLI / REAL OFENA CAPESTRANO, DISPUTATO IL 25/11/12 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°29 del 29.11.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, l’A.S.D. Lucoli Calcio ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottato dal G.S. con le motivazioni che, di seguito, si riportano integralmente: quanto alla società, “perché al triplice fischio di fine gara, l'arbitro veniva accerchiato dai calciatori locali per protesta avverso convalida di rete, poco prima segnata dagli avversari e veniva spintonato, impedendogli di raggiungere lo spogliatoio e nella circostanza, uno di essi tentava di colpirlo calciandogli contro il pallone, mentre altri tesserati gli rivolgevano frasi ingiuriose e minacciose. Sostenitori locali lanciavano contro lo stesso direttore di gara dei sassi, colpendolo in varie parti del corpo senza conseguenze, e veniva permesso con l’apertura dei cancelli l’ingresso degli stessi che impedivano così l’entrata nello spogliatoio da parte dell’arbitro minacciandolo pesantemente, motivo per cui intervenivano anche i CC. presenti che, successivamente scortavano il direttore di gara alla partenza verso la sede di residenza”; quanto al Bernabeo, perché “a fine gara per protesta avverso convalida di rete, poco prima segnata dagli avversari, dopo aver accerchiato l'arbitro, unitamente ad altri tesserati, lo aggrediva verbalmente e gli lanciava contro la bandierina colpendolo al volto procurandogli forte dolore”; quanto al Iannini, perché “ a fine gara, unitamente ad altri tesserati, aggrediva e minacciava pesantemente l'arbitro, spintonandolo più volte violentemente; successivamente, invitato a firmare la documentazione di fine gara, in un primo tempo si rifiutava di farlo, provvedendo solo su pressione del Capitano della squadra, quindi dopo avere lanciato con violenza la penna sul banco, reiterava il comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro”; quanto, infine, al calciatore Scaramella, perché “A fine gara, con altri compagni di squadra, dopo aver accerchiato e spintonato l'arbitro, calciava contro quest'ultimo, da breve distanza, il pallone sfiorandolo al volto e successivamente reiterava il comportamento pesantemente minaccioso spintonandolo ulteriormente”. La società appellante ha chiesto la riduzione delle sanzioni impugnate in quanto, se è vero che ci sono state proteste verbali spintonamenti al direttore di gara in seguito a diverse decisioni reputate tecnicamente errate se non, addirittura, “persecutorie”, di contro, non risponderebbero al vero le circostanze del lancio di sassi e/o oggetti nei confronti del direttore di gara e dell’ingresso in campo di persone non autorizzate. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che, quanto alle percosse ricevute dal Bernabeo con la bandierina, le stesse non hanno comportato particolari conseguenze, mentre lo stesso dirigente si è astenuto dal compiere altre intemperanze; quanto, invece, agli altri soggetti sanzionati, lo stesso direttore di gara ha confermato sia l’intenzionalità dei comportamenti, sia la gravità degli stessi. Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, sia possibile procedere ad una riduzione della sanzione adottata nei confronti del Bernabeo, tenuto conto che il comportamento da quest’ultimo tenuto non ha arrecato all’arbitro ulteriori conseguenze. Vanno, invece, confermate le sanzioni inflitte al Iannini e allo Scaramella, siccome congrue ed adeguate in rapporto alle violazione commesse. Può, altresì, procedersi ad una lieve riduzione dell’ammenda nei confronti della società appellante, tenuto conto della categoria di appartenenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione, riducendo l’inibizione inflitta al dirigente Bernabeo Roberto fino al 31.12.2013 e l’ammenda alla società ad € 800,00 con diffida, confermando nel resto gli impugnati provvedimenti. Dispone accreditarsi la relativa di appello, laddove addebitata.
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