COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.P.D. AQUILANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI CURZIO MATTIA IN RELAZIONE ALL’INCONTRO PATERNO / AQUILANA, DISPUTATO IL 15/12/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, (C.U. N°18 del 19.12.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 10.01.2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ U.P.D. AQUILANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI CURZIO MATTIA IN RELAZIONE ALL’INCONTRO PATERNO / AQUILANA, DISPUTATO IL 15/12/12 PER IL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE, (C.U. N°18 del 19.12.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la Società Aquilana ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. in quanto il Di Curzio, dopo essere stato sostituito, nel rientrare nello spogliatoio sferrava un calcio alla porta dello spogliatoio dell’arbitro causandone la rottura. La società appellante ha chiesto l’annullamento della sanzione deducendo che il proprio tesserato non si sarebbe reso responsabile dell’episodio addebitato e che, in ogni caso, l’arbitro non era in grado di poter riferire sul presunto calcio essendo in campo a dirigere l’incontro e non potendo vedere quindi la porta dello spogliatoio. Ha dedotto, infine, l’inverosimiglianza della ricostruzione fornita dall’arbitro, tenuto conto che il danno rilevato sulla porta è all’incirca ad un’altezza di cm. 170, il che rende pressoché impossibile che sia stato causato da un calcio. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. L’arbitro della gara ha si riferito di avere udito un rumore proveniente dallo spogliatoio dopo che il calciatore Di Curzio Mattia era stato sostituito, ma non è stato in grado di precisare se il presunto comportamento addebitato al calciatore sia stato effettivamente compiuto dallo stesso, non avendolo potuto vedere. Ritiene, pertanto, la Commissione che, in assenza di prova certa sulla responsabilità del calciatore la sanzione inflitta debba essere revocata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di accogliere l’appello, disponendo la revoca della squalifica e la restituzione della tassa d’appello versata.
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