COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.32 della Società ATLETICO SIMERI CRICHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.6 Amatori del 29.11.2012 (punizione sportiva della gara Atletico Simeri Crichi – Hotel Olimpo Taverna del 24/11/2012 col punteggio di 0-3, squalifica per una gara del campo di giuoco, squalifica del calciatore COLAO Giuseppe fino al 30/6/2015, squalifica dei calciatori PRIMERANO Francesco e RANIA Antonio per SETTE gare, squalifica del calciatore capitano ROMANO Ivan fino al 31/12/2012, squalifica dell’allenatore TALARICO Massimo fino al 31/12/2012, ammenda di € 230,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.32 della Società ATLETICO SIMERI CRICHI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale nr.6 Amatori del 29.11.2012 (punizione sportiva della gara Atletico Simeri Crichi - Hotel Olimpo Taverna del 24/11/2012 col punteggio di 0-3, squalifica per una gara del campo di giuoco, squalifica del calciatore COLAO Giuseppe fino al 30/6/2015, squalifica dei calciatori PRIMERANO Francesco e RANIA Antonio per SETTE gare, squalifica del calciatore capitano ROMANO Ivan fino al 31/12/2012, squalifica dell’allenatore TALARICO Massimo fino al 31/12/2012, ammenda di € 230,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità parziale del reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a tavolino, poiché la società reclamante non ha fornito la prova della trasmissione del ricorso alla controparte, ai sensi dell'art.33 n.5 C.G.S.. Per il resto, l'arbitro ha confermato il contenuto del suo rapporto riguardo agli episodi accaduti al 28° del s.t. quando, a seguito della concessione di un calcio di rigore in favore dell'Hotel Olimpo Taverna, era vittima di una vera e propria aggressione da parte di alcuni calciatori dell'Atletico Simeri Crichi, che si protraeva per circa 10 minuti, nonostante il fattivo intervento di calciatori e dirigenti della società Hotel Olimpo Taverna. L'arbitro ha riferito di essere stato accerchiato dagli atleti della società Simeri Crichi, tra i quali riconosceva con certezza i calciatori Rania, Primerano e Colao, dai quali veniva spintonato, minacciato e offeso, e quindi di essere stato colpito con uno schiaffo al volto dal calciatore Colao. Nel contempo i calciatori dell'Hotel Olimpo Taverna venivano fatti bersaglio di minacce da parte di alcuni sostenitori della società avversaria, entrati in campo da varchi presenti nella recinzione, ma fortunatamente non reagivano alle provocazioni e agli spintoni, evitando di accendere la rissa. Preso atto del clima venutosi a creare, e tra l'altro non era presente la forza pubblica, l'arbitro decideva di non adottare provvedimenti disciplinari che avrebbero provocato ulteriori disordini e rischi per la sua incolumità e per quella dei calciatori della società ospite, proseguendo la gara pro forma. Per contro, le argomentazione e le giustificazioni addotte dalla società reclamante non appaiono fondate. Ferma la responsabilità della società per il comportamento dei suoi tesserati e dei sostenitori, deve altresì riconoscersi la responsabilità individuale dei singoli tesserati riconosciuti e identificati con precisione dall'arbitro. In particolare, l’arbitro ha precisato che i calciatori Rania e Colao, dopo essere stati sostituiti, al momento degli incidenti si trovavano in panchina con la maglia da gioco indosso, e sono entrati in campo per protestare prendendo parte all’aggressione. Valutata la natura, l’entità e le modalità dei fatti ascritti le squalifiche ai calciatori Rania, Primerano e Colao possono essere ridotte. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 3; in parziale accoglimento del reclamo: - riduce la squalifica inflitta al calciatore COLAO Giuseppe fino al 25 NOVEMBRE 2013; - riduce la squalifica inflitta ai calciatori PRIMERANO Francesco e RANIA Antonio a CINQUE gare effettive; - rigetta nel resto; - dispone, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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