COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.42 della SS VALLELONGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 5.12.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Club del Corso – Vallelonga del 18/11/2012 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di € 100,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.42 della SS VALLELONGA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 5.12.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Sporting Club del Corso - Vallelonga del 18/11/2012 con il punteggio di 0-3, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di € 100,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che nella odierna seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua per la seduta del 28 gennaio 2013; P.Q.M. rimanda ogni decisione all’esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 28 GENNAIO 2013.
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