COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.33 della Società A.S.D. ROCCABERNARDA U.S.C.. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 29.11.2012 (ammenda € 400,00 e diffida, squalifica dell’allenatore BILOTTA Gianfranco fino al 30/4/2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 DEL 09.01.2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.33 della Società A.S.D. ROCCABERNARDA U.S.C.. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 29.11.2012 (ammenda € 400,00 e diffida, squalifica dell’allenatore BILOTTA Gianfranco fino al 30/4/2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che va tenuto conto nella determinazione delle sanzioni della completa ammissione di responsabilità da parte della società reclamante che si è dichiarata disponibile a risarcire i danni cagionati alla vettura dell'arbitro; che in ogni caso l'episodio dei colpi, pugni e calci, inferti dai tifosi all'auto dell'arbitro durante il suo transito all'uscita dall'impianto sportivo, non configura un reale tentativo di aggressione all'arbitro; che la sanzione dell'ammenda inflitta, valutata la natura, l'entità, e le modalità dei fatti ascritti, può essere ridotta; che il comportamento dell’allenatore Bilotta Gianfranco configura una ipotesi di aggressione verbale nei confronti dell’arbitro, ma non il tentativo di aggressione, non risultando la sussistenza di atti idonei, diretti in modo non equivoco alla aggressione fisica; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo: -riduce l'ammenda a € 300,00; -riduce la squalifica dell’allenatore BILOTTA Gianfranco fino al 25 GENNAIO 2013; -conferma nel resto; -dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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